Art. 2 Beneficiari 1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le imprese della filiera avicola interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate cosi' come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa. 2. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche: a) pollo; b) faraona; c) anatra; d) oca; e) gallina ovaiola; f) pollastra; g) cappone; h) pulcino delle specie elencate; i) tacchino; j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»; k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne). 3. E' considerata produzione agricola primaria qualsiasi attivita', svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita. 4. I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie: a) incubatoi; b) allevamenti riproduzione; c) allevamenti da ingrasso; d) allevamenti per la produzione di uova da consumo; e) svezzatori; f) centri imballaggio uova; g) mattatoi e trasformatori. 5. Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.