Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art.  1  le  imprese
della filiera avicola  interessate  dalle  misure  veterinarie  e  di
polizia sanitaria e  ubicate  nelle  zone  regolamentate  cosi'  come
indicate  dalle  norme  sanitarie  unionali  e  nazionali  citate  in
premessa. 
  2. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle  impegnate  nella
produzione agricola primaria e della  trasformazione  delle  seguenti
categorie merceologiche: 
    a) pollo; 
    b) faraona; 
    c) anatra; 
    d) oca; 
    e) gallina ovaiola; 
    f) pollastra; 
    g) cappone; 
    h) pulcino delle specie elencate; 
    i) tacchino; 
    j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»; 
    k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne). 
  3. E' considerata produzione agricola primaria qualsiasi attivita',
svolta nell'azienda agricola, necessaria  per  preparare  i  prodotti
alla prima vendita. 
  4. I  beneficiari  sono,  a  seconda  dei  casi,  ricompresi  nelle
seguenti fattispecie: 
    a) incubatoi; 
    b) allevamenti riproduzione; 
    c) allevamenti da ingrasso; 
    d) allevamenti per la produzione di uova da consumo; 
    e) svezzatori; 
    f) centri imballaggio uova; 
    g) mattatoi e trasformatori. 
  5. Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato  di  un
aiuto incompatibile e che  non  abbiano  ottemperato  all'obbligo  di
restituzione.