Art. 3 Interventi ammessi 1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a: a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento); b) distruzione di uova da cova; c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti; d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti; e) soppressione dei pulcini; f) soppressione pollastre; g) macellazione anticipata riproduttori; h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento); i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard; k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico; l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata; m) riduzione dell'attivita' di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova. 2. Il sostegno e' determinato fino ad un massimo del 25 per cento del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che e' parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, che sono determinati fino ad un massimo del 100 per cento. 3. Per le attivita' che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis). 4. Dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.