Art. 3 
 
                         Interventi ammessi 
 
  1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli  imprenditori  delle
perdite dovute a: 
    a) estensione  del  vuoto  sanitario  oltre  il  periodo  normale
(mancato accasamento); 
    b) distruzione di uova da cova; 
    c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti; 
    d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti; 
    e) soppressione dei pulcini; 
    f) soppressione pollastre; 
    g) macellazione anticipata riproduttori; 
    h)  maggiori  costi  di  produzione  per  prolungato  accasamento
(blocco trasferimento); 
    i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard; 
    k) perdita di valore per la  carne  avicola  fresca  e  la  carne
avicola sottoposta a trattamento termico; 
    l) perdita di valore per la  carne  avicola  fresca  e  la  carne
avicola congelata; 
    m)            riduzione             dell'attivita'             di
macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova. 
  2. Il sostegno e'  determinato  fino  ad  un  massimo  del  25  per
cento del  danno  totale  subito  dai  beneficiari,  calcolato,   per
ciascuna fattispecie, sulla  base  degli  importi  unitari  riportati
nella tabella A, che e' parte integrante  del  presente  decreto,  ad
eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le  specie
minori, di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, che  sono  determinati
fino ad un massimo del 100 per cento. 
  3. Per le attivita' che esulano dal  campo  di  applicazione  della
produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi  ai  sensi
del regolamento 1407/2013 (de minimis). 
  4. Dai sostegni di cui al precedente punto 2,  sono  decurtati  gli
eventuali indennizzi  ricevuti  a  seguito  della  sottoscrizione  di
polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi  animali,  ai
sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.