Art. 4 
 
                               Cumulo 
 
  1. I sostegni di cui al presente decreto  possono  essere  cumulati
con altri  aiuti  di  Stato,  purche'  riguardino  costi  ammissibili
diversi  e  solo  se  il   cumulo   non   comporti   il   superamento
dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevato in base
al regolamento (UE) n. 702/2014. 
  2. Per le aziende di produzione primaria,  i  sostegni  di  cui  al
presente decreto non possono essere cumulati con aiuti  «de  minimis»
relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo  porti  ad
un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del
regolamento (UE) n. 702/2014.