Art. 4 Cumulo 1. I sostegni di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purche' riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014. 2. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014.