Art. 6 
 
                   Procedure d'esame delle domande 
 
  1. L'organismo pagatore  territorialmente  competente  verifica  la
completezza e correttezza delle domande pervenute  e  della  relativa
documentazione  ed  effettua  il  pagamento   spettante   a   ciascun
richiedente avente diritto, entro il 31 dicembre 2022. L'attivita' di
AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti, dovranno
essere  effettuate   nell'ambito   delle   proprie   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. In alternativa, il pagamento potra' essere effettuato sulla base
del sostegno richiesto in domanda nei  limiti  previsti  dall'art.  3
comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In
tal caso, contestualmente alla  documentazione  prevista  all'art.  5
comma 4, alla  domanda  deve  essere  quindi  allegata  anche  idonea
garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. 
  3. Non sono ritenute  valide  le  richieste  di  sostegno,  di  cui
all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il  23
ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021. 
  4. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione  delle  procedure
ed adotta le  misure  necessarie  affinche'  la  somma  dei  sostegni
erogabili non ecceda il massimale  finanziario  di  cui  all'art.  1,
comma 2. In tali casi, AGEA Coordinamento  fornira'  istruzioni  agli
organismi  pagatori  in  modo  che  gli  importi  da   assegnare   ai
beneficiari siano ridotti  proporzionalmente  cosicche'  il  predetto
massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle
imprese che allevano le specie minori di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera k, non sono soggetti alla riduzione di cui al presente comma.