L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 3, lettera d), laddove prevede in capo alle autorita' competenti il potere di acquistare beni o servizi anche a campione, ove necessario in forma anonima; Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice del consumo e, in particolare, l'art. 32 della suddetta legge; Visto il codice del consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera d) della summenzionata legge europea 2019/2020 - ai sensi del quale: «Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita' di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'art. 9 del citato regolamento, in conformita' all'art. 10 del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto l'art. 14 del regolamento IVASS in materia di pubblicita' e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'IVASS, come modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 73 del 26 aprile 2018; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea; Adotta il seguente regolamento: Indice Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Capo II - Attivita' di mystery shopping Art. 4 (Modalita' di svolgimento delle attivita' di mystery shopping) Art. 5 (Requisiti dell'incaricato esterno) Art. 6 (Compiti dell'incaricato esterno) Art. 7 (Corrispettivo dell'incaricato esterno) Capo III - Disposizioni finali Art. 8 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Art. 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 3, 3-bis, 5, commi 2 e 3, 10, 189, 190, 191, comma 1, lettere b), numero 1), o), q), 205, 205-bis, 210 e 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 144-bis, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni.