L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con modifiche nella legge n.  135  del  7  agosto  2012,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione
dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2012
che ha approvato lo statuto  dell'IVASS,  entrato  in  vigore  il  1°
gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione  dell'IVASS  e  il  relativo
organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con  delibere  n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno
2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95 e ai sensi  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  dello  statuto
dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante  il  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
codice delle assicurazioni  private  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della  Commissione,  del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE  in  materia
di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori e che abroga  il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  (c.d.
regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9,  paragrafo  3,  lettera
d), laddove prevede in capo alle autorita' competenti  il  potere  di
acquistare beni o servizi anche a campione, ove necessario  in  forma
anonima; 
  Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea  2019/2020),
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento  CPC,  che  ha  modificato,  tra  l'altro,   il   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante il codice del consumo e, in particolare, l'art.
32 della suddetta legge; 
  Visto il codice del consumo e, in  particolare,  il  secondo  comma
dell'art. 144-bis - come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera d)
della summenzionata legge europea 2019/2020 -  ai  sensi  del  quale:
«Con riferimento alle infrazioni lesive  degli  interessi  collettivi
dei consumatori in ambito nazionale,  escluse  dall'applicazione  del
citato regolamento (UE) 2017/2394,  le  autorita'  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu'  ampi
poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi
poteri di indagine e di esecuzione  di  cui  all'art.  9  del  citato
regolamento, in conformita' all'art. 10 del medesimo regolamento, con
facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che
acquisiscono  i  dati,  le  notizie  e  le  informazioni  secondo  le
competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto l'art. 14 del regolamento IVASS in materia di  pubblicita'  e
trasparenza   dei   dati    e    delle    informazioni    concernenti
l'organizzazione  e  l'attivita'  dell'IVASS,  come   modificato   ed
integrato dal provvedimento IVASS n. 73 del 26 aprile 2018; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5  novembre  2013,  concernente
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.  23  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla   normativa
nazionale e dell'Unione europea; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
Indice 
 
             Capo I - Disposizioni di carattere generale 
 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
 
               Capo II - Attivita' di mystery shopping 
 
  Art.  4  (Modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di  mystery
shopping) 
  Art. 5 (Requisiti dell'incaricato esterno) 
  Art. 6 (Compiti dell'incaricato esterno) 
  Art. 7 (Corrispettivo dell'incaricato esterno) 
 
                   Capo III - Disposizioni finali 
 
  Art. 8 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli  articoli  3,
3-bis, 5, commi 2 e 3, 10, 189, 190, 191, comma 1, lettere b), numero
1), o), q), 205,  205-bis,  210  e  213  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' ai sensi dell'art. 144-bis, comma 2 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni.