Art. 4 
 
    Modalita' di svolgimento delle attivita' di mystery shopping 
 
  1.  L'IVASS,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  sulla
condotta di mercato di imprese e intermediari assicurativi, puo', per
acquisire  elementi  informativi,  avvalersi  di   soggetti   esterni
appositamente incaricati dello svolgimento delle attivita' di mystery
shopping in conformita' alle disposizioni del presente regolamento. 
  2.  All'atto  di  conferimento  dell'incarico,  l'IVASS   definisce
finalita', perimetro oggettivo e  soggettivo  nell'ambito  del  quale
l'incaricato esterno e' tenuto a svolgere  le  attivita'  di  mystery
shopping. 
  3. I dati e le informazioni raccolte dall'incaricato esterno e  dai
mystery shoppers sono trattati secondo modalita' tali  da  assicurare
il rispetto delle disposizioni in  materia  di  protezione  dei  dati
personali  di  cui  al  regolamento  (UE)  2016/679  e   al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. L'incaricato esterno e il mystery shopper che opera per
conto di quest'ultimo, sono altresi' tenuti al rispetto  del  segreto
d'ufficio,  anche  dopo  la  conclusione  dell'incarico,   ai   sensi
dell'art. 10, comma 3, del codice.