Art. 4 Modalita' di svolgimento delle attivita' di mystery shopping 1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla condotta di mercato di imprese e intermediari assicurativi, puo', per acquisire elementi informativi, avvalersi di soggetti esterni appositamente incaricati dello svolgimento delle attivita' di mystery shopping in conformita' alle disposizioni del presente regolamento. 2. All'atto di conferimento dell'incarico, l'IVASS definisce finalita', perimetro oggettivo e soggettivo nell'ambito del quale l'incaricato esterno e' tenuto a svolgere le attivita' di mystery shopping. 3. I dati e le informazioni raccolte dall'incaricato esterno e dai mystery shoppers sono trattati secondo modalita' tali da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. L'incaricato esterno e il mystery shopper che opera per conto di quest'ultimo, sono altresi' tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, anche dopo la conclusione dell'incarico, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del codice.