Art. 5 
 
                  Requisiti dell'incaricato esterno 
 
  1.   L'incaricato   esterno   possiede    idonei    requisiti    di
professionalita', esperienza e indipendenza in conformita'  a  quanto
previsto dal presente articolo. 
  2. L'incaricato esterno e'  in  possesso  di  una  significativa  e
comprovata esperienza  nello  svolgimento  di  attivita'  di  mystery
shopping ed ha una struttura  organizzativa,  nonche'  le  competenze
tecniche necessarie per un corretto svolgimento dell'incarico. 
  3. Il requisito di indipendenza sussiste  quando  sono  soddisfatte
tutte le seguenti condizioni: 
    a) l'incaricato esterno  non  e'  in  alcun  modo  coinvolto  nel
processo decisionale dei soggetti oggetto dell'indagine; 
    b) non esistono tra l'incaricato esterno  e  i  soggetti  oggetto
dell'indagine  o  il  gruppo  a  cui  essi   appartengono   relazioni
finanziarie, d'affari,  di  lavoro  o  di  altro  genere,  stabili  e
continuative, dirette o indirette, dalle quali  un  terzo  informato,
obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione  che  l'indipendenza
dell'incaricato risulta compromessa; 
    c) l'incaricato esterno adotta tutte le misure necessarie volte a
rilevare e ridurre i rischi  che  possono  compromettere  la  propria
indipendenza, nonche' tutte le misure volte  a  rilevare,  evitare  o
comunque gestire in modo appropriato conflitti di interesse,  attuali
e/o potenziali, rispetto al corretto espletamento dell'incarico.