Art. 5 Requisiti dell'incaricato esterno 1. L'incaricato esterno possiede idonei requisiti di professionalita', esperienza e indipendenza in conformita' a quanto previsto dal presente articolo. 2. L'incaricato esterno e' in possesso di una significativa e comprovata esperienza nello svolgimento di attivita' di mystery shopping ed ha una struttura organizzativa, nonche' le competenze tecniche necessarie per un corretto svolgimento dell'incarico. 3. Il requisito di indipendenza sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'incaricato esterno non e' in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti oggetto dell'indagine; b) non esistono tra l'incaricato esterno e i soggetti oggetto dell'indagine o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, stabili e continuative, dirette o indirette, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza dell'incaricato risulta compromessa; c) l'incaricato esterno adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono compromettere la propria indipendenza, nonche' tutte le misure volte a rilevare, evitare o comunque gestire in modo appropriato conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, rispetto al corretto espletamento dell'incarico.