Art. 6 Compiti dell'incaricato esterno 1. L'incaricato esterno, nell'espletamento dell'incarico, e' tenuto a: a. rispettare le direttive e indicazioni impartite dall'IVASS; b. svolgere l'incarico con il grado di diligenza professionale richiesto dalla natura delle prestazioni e secondo la tempistica indicata; c. rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, gli obblighi di riservatezza e il segreto d'ufficio di cui all'art. 4, comma 3; d. fornire all'IVASS, secondo la tempistica e le modalita' dallo stesso definite, tutte le informazioni in merito allo svolgimento dell'incarico e alle risultanze delle attivita' svolte; e. definire, nell'ambito delle istruzioni impartite dall'IVASS, la metodologia per l'espletamento dell'incarico che include, tra l'altro, le modalita' di somministrazione dei questionari e il contenuto di essi; f. predisporre adeguate procedure per il controllo degli standard qualitativi di esecuzione dell'incarico; g. predisporre adeguate procedure per il reclutamento e la formazione dei mistery shoppers e avvalersi di risorse umane e mystery shoppers di adeguata capacita' e quantita', tali da assicurare il corretto svolgimento dell'incarico. 2. Nello svolgimento dell'incarico, l'incaricato esterno puo' avvalersi di mystery shoppers specificamente individuati secondo le procedure di cui al comma 1, lettera g). Il ricorso a mystery shoppers non esonera in alcun modo l'incaricato esterno dalle responsabilita' derivanti dall'esecuzione dell'incarico ad esso affidato dall'IVASS.