Art. 6 
 
                   Compiti dell'incaricato esterno 
 
  1. L'incaricato esterno, nell'espletamento dell'incarico, e' tenuto
a: 
    a. rispettare le direttive e indicazioni impartite dall'IVASS; 
    b. svolgere l'incarico con il grado  di  diligenza  professionale
richiesto dalla natura delle  prestazioni  e  secondo  la  tempistica
indicata; 
    c. rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, gli obblighi di riservatezza e il segreto d'ufficio di
cui all'art. 4, comma 3; 
    d. fornire all'IVASS, secondo la tempistica e le modalita'  dallo
stesso definite, tutte le informazioni  in  merito  allo  svolgimento
dell'incarico e alle risultanze delle attivita' svolte; 
    e. definire, nell'ambito delle istruzioni  impartite  dall'IVASS,
la metodologia per  l'espletamento  dell'incarico  che  include,  tra
l'altro, le  modalita'  di  somministrazione  dei  questionari  e  il
contenuto di essi; 
    f. predisporre adeguate procedure per il controllo degli standard
qualitativi di esecuzione dell'incarico; 
    g. predisporre  adeguate  procedure  per  il  reclutamento  e  la
formazione dei mistery  shoppers  e  avvalersi  di  risorse  umane  e
mystery  shoppers  di  adeguata  capacita'  e  quantita',   tali   da
assicurare il corretto svolgimento dell'incarico. 
  2.  Nello  svolgimento  dell'incarico,  l'incaricato  esterno  puo'
avvalersi di mystery shoppers specificamente individuati  secondo  le
procedure di cui al  comma  1,  lettera  g).  Il  ricorso  a  mystery
shoppers  non  esonera  in  alcun  modo  l'incaricato  esterno  dalle
responsabilita'  derivanti  dall'esecuzione  dell'incarico  ad   esso
affidato dall'IVASS.