Art. 3 
 
                         Interventi ammessi 
 
  1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli  indicati
dall'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l), della  legge  24  dicembre
2004, n. 313, di seguito elencati: 
    a) sostegno delle forme  associative  di  livello  nazionale  tra
apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; 
    b) incentivazione della pratica dell'impollinazione  a  mezzo  di
api; 
    c) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico  e  del
nomadismo. 
  2. Per gli interventi di cui di cui alla lettera b),  si  intendono
le prestazioni rese dall'apicoltore che trasporta  i  propri  alveari
presso agricoltori che ne richiedono il servizio di impollinazione di
colture arboree o erbacee, anche da seme, in pieno campo o in coltura
protetta. 
  3. Per quanto concerne l'attivita' di nomadismo di cui alla lettera
c), si intende l'allevamento apistico non stanziale  che  prevede  lo
spostamento degli alveari al fine di seguire le diverse fioriture che
si succedono nel corso della stagione produttiva  anche  in  funzione
delle  mutevoli  condizioni  climatiche  e  orografiche  dei  diversi
territori.