Art. 8 
 
                              Controlli 
 
  1. L'attivita' di controllo e' svolta dal Soggetto gestore, tramite
incrocio con la BDN e puo' essere coordinata  con  le  regioni  e  le
province autonome interessate anche tramite convenzioni. 
  2. Le attivita' di controllo devono essere  svolte  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.