Art. 3 Limite delle indennita' per gli impianti nucleari e per i trasporti di materie nucleari 1. Nell'Allegato 1 al presente decreto e' riportata la classificazione, per fasce di rischio degli impianti nucleari presenti in Italia e dei trasporti di materie nucleari, secondo le definizioni di cui al Protocollo di Parigi, come ratificato dalla legge 23 luglio 2020, n. 97, con l'indicazione degli importi per i quali gli esercenti o i vettori autorizzati sono tenuti ad assicurarsi. 2. Il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro: a) 100 milioni, per gli impianti classificati nella Fascia A - Installazioni a basso rischio; b) 70 milioni, per gli impianti classificati nella Fascia B - Installazioni a rischio molto basso; 3. Il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un trasporto di materie nucleari per danni causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro: a) 100 milioni, per i trasporti classificati nella Fascia A - Trasporti di combustibile nucleare irraggiato; b) 80 milioni, per i trasporti classificati nella Fascia B - Tutti gli altri trasporti di materie nucleari non ricadenti nei criteri di esclusione.