Art. 2 
 
                    Requisiti per l'iscrizione e 
                   la permanenza nella banca dati 
 
  1. Alla banca dati possono iscriversi i seguenti soggetti: 
    iscritti agli albi  professionali  degli  avvocati,  dei  dottori
commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti  in  materia
di lavoro, nonche' nel registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39; 
    esperti  in  materia  di  lavoro  e   cooperazione,   anche   con
riferimento ai requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettera c)  del
regio decreto 16 marzo 1042 n. 267, ovvero coloro che abbiano  svolto
funzioni di amministrazione, direzione e controllo  in  societa'  per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali. 
  2. I professionisti e i soggetti  interessati  ad  essere  nominati
commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di  enti
cooperativi possono iscriversi ovvero  permanere  nella  banca  dati,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1  ed
in assenza delle seguenti condizioni: 
    a. dimissioni  o  mancata  accettazione  di  precedente  incarico
conferito  dall'amministrazione,  prodotte   senza   giustificato   e
oggettivo motivo; 
    b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta
per motivi non  inerenti  la  responsabilita'  diretta,  esclusiva  e
personale del soggetto revocato; 
    c. preesistente o intervenuto status di interdetto o  inabilitato
o di soggetto sottoposto a misure  di  «protezione  giudiziaria»  ivi
compresa l'amministrazione di  sostegno  ed  ogni  altra  misura  che
comporti un effetto limitativo sulla capacita' di agire del soggetto; 
    d.  applicazione  di  misure  interdittive,  seppure  temporanee,
disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza; 
    e. assoggettamento a procedura concorsuale; 
    f. applicazione di misure di prevenzione disposte  dall'autorita'
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    g.  condanne  penali,  anche  in  primo  grado,  o  pendenza   di
procedimenti penali per: 
      I. i delitti previsti nel titolo XI  del  libro  V  del  codice
civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel titolo VI del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive  modifiche  ed
integrazioni; 
      II. i delitti contro la  pubblica  amministrazione,  contro  la
fede pubblica, contro  il  patrimonio,  contro  l'economia  pubblica,
l'industria  e  il  commercio  ovvero  per  un  delitto  in   materia
tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un
tempo non inferiore a sei mesi; 
      III.  un  qualunque  delitto  non  colposo  che   comporti   la
reclusione per un tempo non inferiore ad un anno; 
      IV.  i  delitti  che  comportino,   anche   in   primo   grado,
l'interdizione,  anche  temporanea,  dai   pubblici   uffici   ovvero
l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese. 
  3. I pubblici dipendenti  dovranno,  inoltre,  aver  conseguito  le
necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
  4. La disponibilita' all'assunzione degli incarichi e  le  relative
dichiarazioni devono essere aggiornate ogni anno, fermo l'obbligo  di
comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati  oggetto  di
autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento,  allo  scadere
dell'anno dalla data di iscrizione, si prendera' atto  della  mancata
volonta' di permanere nella banca dati. 
  5. L'iscrizione nella banca dati non determina  alcun  diritto  ne'
aspettativa ai fini del conferimento degli incarichi di cui  all'art.
1. 
  6. La incompleta presentazione della domanda di  iscrizione  ovvero
il mancato o incompleto rinnovo della domanda, comportano il  mancato
inserimento ovvero  la  cancellazione  dalla  banca  dati,  salva  la
sussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio. 
  7. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi  e
sulle societa' pubblica sul sito web del  Ministero  e  sulla  pagina
intranet un  avviso  per  l'iscrizione  nella  banca  dati,  rendendo
disponibile il  modello  di  domanda  e  indicando  i  termini  e  le
modalita' di presentazione e di rinnovo annuale della stessa,  tenuto
conto dei requisiti per l'iscrizione di cui al comma 1 e dei  criteri
di selezione cui al successivo art.  3,  nonche'  delle  eventuali  o
specifiche cause di incompatibilita' e decadenza.