Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Nelle  more  della  completa  attuazione  delle  procedure   di
implementazione della banca  dati,  la  designazione  dei  commissari
liquidatori e' affidata ad un Comitato, costituito da tre  componenti
individuati dal ministro. 
  2. La Direzione generale trasmette al Comitato di cui  al  comma  1
l'elenco delle tre professionalita', indicate dalle  associazioni  di
rappresentanza in caso di cooperative  aderenti,  ovvero  selezionate
direttamente dalla Direzione generale  in  caso  di  cooperative  non
aderenti. 
  3. In entrambi i casi di  cui  al  comma  2,  i  nominativi  devono
rientrare tra quelli presenti nella vigente banca dati. 
  4. Il Comitato, sulla base dell'elenco di cui al comma  2,  propone
al Ministro il professionista cui affidare l'incarico di  commissario
liquidatore. 
  5. Il Comitato cessa le sue  funzioni  con  la  piena  operativita'
della presente direttiva.