(Allegato-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
                             Ammissione 
 
    Il consiglio di amministrazione, sentiti gli  organi  accademici,
determina  le  modalita'  di  ammissione  idonee  ad   accertare   le
attitudini e la  preparazione  dei  candidati,  tenendo  presenti  le
peculiarita' dell'Universita'  che  pone  particolare  attenzione  ai
giovani  provenienti  dai  Paesi  o  dalle  aree  con  gravi  deficit
sanitari.