Art. 2 
 
           Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui 
     si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «La
prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti  con  "bollino
di affidabilita' fiscale". Ai  fini  della  disposizione  di  cui  al
periodo  precedente,  i  ricorrenti  con  "bollino  di  affidabilita'
fiscale"  sono  i  contribuenti  soggetti  alla  disciplina  di   cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai
quali sia stato attribuito un  punteggio  di  affidabilita'  pari  ad
almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti  a  quello  di
proposizione  del  ricorso  per   i   quali   tali   punteggi   siano
disponibili». 
 
          Note all'art. 2: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del  citato  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato). -  1.  Il
          ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
          grave  ed  irreparabile,  puo'  chiedere  alla  commissione
          provinciale  competente  la   sospensione   dell'esecuzione
          dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel  ricorso
          o  con  atto  separato  notificata  alle  altre   parti   e
          depositato in segreteria  sempre  che  siano  osservate  le
          disposizioni di cui all' art. 22. 
                2. Il presidente fissa  con  decreto  la  trattazione
          della  istanza  di  sospensione  per  la  prima  camera  di
          consiglio utile e comunque non oltre il  trentesimo  giorno
          dalla presentazione della medesima istanza, disponendo  che
          ne sia data comunicazione alle parti almeno  cinque  giorni
          liberi prima.  L'udienza  di  trattazione  dell'istanza  di
          sospensione  non  puo',  in  ogni  caso,   coincidere   con
          l'udienza di trattazione del merito della controversia. 
                3. In caso  di  eccezionale  urgenza  il  presidente,
          previa delibazione del merito, puo'  disporre  con  decreto
          motivato la provvisoria  sospensione  dell'esecuzione  fino
          alla pronuncia del collegio. 
                4.  Il  collegio,  sentite  le  parti  in  camera  di
          consiglio e delibato  il  merito,  provvede  con  ordinanza
          motivata  non   impugnabile   nella   stessa   udienza   di
          trattazione  dell'istanza.  Il  dispositivo  dell'ordinanza
          deve  essere  immediatamente  comunicato  alle   parti   in
          udienza. 
                5.  La  sospensione  puo'  anche  essere  parziale  e
          subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art.
          69, comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i
          ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale». Ai  fini
          della  disposizione  di  cui  al  periodo   precedente,   i
          ricorrenti con «bollino di affidabilita'  fiscale»  sono  i
          contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'art. 9-bis
          del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai  quali
          sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari  ad
          almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a
          quello  di  proposizione  del  ricorso  per  i  quali  tali
          punteggi siano disponibili. 
                5-bis. 
                6. Nei casi di  sospensione  dell'atto  impugnato  la
          trattazione della  controversia  deve  essere  fissata  non
          oltre novanta giorni dalla pronuncia. 
                7. Gli effetti della sospensione cessano  dalla  data
          di pubblicazione della sentenza di primo grado. 
                8.  In  caso  di  mutamento  delle   circostanze   la
          commissione su istanza motivata di parte  puo'  revocare  o
          modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
          osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi  1,
          2 e 4. 
                8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si
          applicano  gli  interessi  al   tasso   previsto   per   la
          sospensione amministrativa.»