Art. 4 
 
           Disposizioni in materia di processo tributario 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «commissione tributaria provinciale»,  «commissioni
tributarie   provinciali»,   «commissione   tributaria    regionale»,
«commissioni  tributarie  regionali»,  «commissione   tributaria»   e
«commissioni  tributarie»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di
primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,  «corte
di giustizia  tributaria  di  secondo  grado»,  «corti  di  giustizia
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo
e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e  secondo
grado»; 
    b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). - 1. Le corti
di giustizia tributaria  di  primo  grado  decidono  in  composizione
monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse
le controversie di valore indeterminabile. 
      2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi
dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale
calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 
      3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia  tributaria
di primo grado in composizione monocratica si  osservano,  in  quanto
applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le  disposizioni
ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale»; 
    c) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Non  e'  ammesso  il  giuramento.  La  corte  di  giustizia
tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche
senza l'accordo delle parti, puo' ammettere  la  prova  testimoniale,
assunta con le forme  di  cui  all'articolo  257-bis  del  codice  di
procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria  sia  fondata
su verbali o altri atti facenti fede fino  a  querela  di  falso,  la
prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse  da  quelle
attestate dal pubblico ufficiale»; 
    d) all'articolo 15, il comma 2-octies e' sostituito dal seguente: 
      «2-octies. Qualora una delle  parti  ovvero  il  giudice  abbia
formulato una proposta conciliativa, non accettata  dall'altra  parte
senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le  spese
del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle
sue pretese risulti inferiore al contenuto  della  proposta  ad  essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione  le  spese  si  intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente  convenuto
nel processo verbale di conciliazione»; 
    e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis.  In  caso  di  rigetto  del  reclamo   o   di   mancato
accoglimento della proposta di  mediazione  formulata  ai  sensi  del
comma 5, la soccombenza di una delle  parti,  in  accoglimento  delle
ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta,  per
la parte soccombente, la condanna al pagamento delle  relative  spese
di giudizio. Tale  condanna  puo'  rilevare  ai  fini  dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente
rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»; 
    f) all'articolo 47: 
      1) al comma  2,  dopo  la  parola:  «utile»  sono  inserite  le
seguenti:  «e  comunque  non  oltre  il   trentesimo   giorno   dalla
presentazione  della  medesima  istanza,»,  la  parola:  «dieci»   e'
sostituita dalla seguente: «cinque»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «L'udienza   di   trattazione   dell'istanza   di
sospensione non puo', in  ogni  caso,  coincidere  con  l'udienza  di
trattazione del merito della controversia»; 
      2) al comma 4, dopo le parole: «non impugnabile» sono  inserite
le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza»; 
      3) il comma 5-bis e' abrogato; 
    g) dopo l'articolo 48-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia
tributaria). - 1. Per le controversie soggette  a  reclamo  ai  sensi
dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile,
puo' formulare alle parti una proposta conciliativa,  avuto  riguardo
all'oggetto del giudizio e all'esistenza di  questioni  di  facile  e
pronta soluzione. 
      2. La  proposta  puo'  essere  formulata  in  udienza  o  fuori
udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti.  Se
e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse. 
      3. La causa puo' essere rinviata alla successiva udienza per il
perfezionamento  dell'accordo  conciliativo.  Ove  l'accordo  non  si
perfezioni, si procede nella stessa udienza  alla  trattazione  della
causa. 
      4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo
verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini  e
le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per
la riscossione delle  somme  dovute  all'ente  impositore  e  per  il
pagamento delle somme dovute al contribuente. 
      5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione  del  giudizio
per cessazione della materia del contendere. 
      6. La proposta di conciliazione non puo' costituire  motivo  di
ricusazione o astensione del giudice»; 
    h) all'articolo 48-ter, comma 2, le parole: «all'articolo 48-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 48-bis e 48-bis.1». 
  2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
      «La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo
comma opera altresi' in caso  di  accoglimento  dell'istanza  di  cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2023: 
      a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 marzo  2012,
n. 44, e' abrogato; 
      b) all'articolo 37 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
        1) al comma 12, il terzo periodo e' soppresso; 
        2) al comma 13, il primo periodo e' soppresso; 
      c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019
sono aumentati del 130 per cento; 
      d) per l'incremento del fondo risorse decentrate  destinato  al
trattamento  economico  accessorio  da   riconoscere   al   personale
amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di
risultato dei dirigenti in servizio  presso  le  corti  di  giustizia
tributaria  di  primo  e  secondo  grado,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva annua di 7 milioni di euro. 
  4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23  ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, e' sostituito dai seguenti: 
    «4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33  e  34
del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  da  parte  dei
contribuenti e dei  loro  difensori,  degli  enti  impositori  e  dei
soggetti   della   riscossione,   dei   giudici   e   del   personale
amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo
grado,  puo'  avvenire  mediante  collegamento  audiovisivo  tale  da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il
luogo dove avviene il collegamento da remoto e'  equiparato  all'aula
di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  secondo  le  modalita'
previste nel primo periodo del presente comma puo'  essere  richiesta
dalle parti nel ricorso, nel  primo  atto  difensivo  o  in  apposita
istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi  prima
della data di trattazione.  L'udienza  si  tiene  a  distanza  se  la
richiesta e' formulata da tutte le  parti  costituite  nel  processo,
trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere
presso  la  sede  delle  corti  di  giustizia  tributaria   contenuta
nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le  udienze
di cui all'articolo 34 del  decreto  legislativo  n.  546  del  1992,
tenute  dalla  corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado  in
composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma  2,
e 52, comma 3, del medesimodecreto legislativo n.  546  del  1992  si
svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la  possibilita'  per
ciascuna delle parti  di  richiedere  nel  ricorso,  nel  primo  atto
difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni,  la  partecipazione
congiunta all'udienza  del  difensore,  dell'ufficio  e  dei  giudici
presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide
sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne  da'  comunicazione
alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso  in
cui l'udienza si tenga a distanza e' comunque  consentita  a  ciascun
giudice la partecipazione presso la sede  della  corte  di  giustizia
tributaria.   Le   regole   tecnico-operative   per   consentire   la
partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate  dal  decreto
del direttore generale delle finanze  11  novembre  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre  2020.  Il  direttore
generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei  dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale,  puo'  in  ogni  momento
modificare il suddetto decreto, anche  tenuto  conto  dell'evoluzione
tecnologica. 
    4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso  notificato  dal
1° settembre 2023». 
 
          Note all'art. 4: 
                
              - Si riporta il testo degli artt. 7, 15, 17-bis,  47  e
          48-ter del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
          546, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Poteri delle corti di  giustizia  tributaria
          di primo e secondo grado).  -  1.  Le  corti  di  giustizia
          tributaria di primo e secondo grado, ai fini  istruttori  e
          nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano  tutte
          le  facolta'  di  accesso,  di  richiesta   di   dati,   di
          informazioni e chiarimenti conferite agli uffici  tributari
          ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta. 
                2. Le  corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
          secondo   grado,   quando   occorre   acquisire    elementi
          conoscitivi di particolare complessita', possono richiedere
          apposite relazioni ad organi  tecnici  dell'amministrazione
          dello Stato o di altri  enti  pubblici  compreso  il  Corpo
          della  Guardia  di  finanza,  ovvero  disporre   consulenza
          tecnica. I compensi spettanti  ai  consulenti  tecnici  non
          possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980,
          n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. 
                3. 
                4.  Non  e'  ammesso  il  giuramento.  La  corte   di
          giustizia tributaria, ove lo  ritenga  necessario  ai  fini
          della decisione e anche senza l'accordo delle  parti,  puo'
          ammettere la prova testimoniale, assunta con  le  forme  di
          cui all'articolo 257-bis del codice  di  procedura  civile.
          Nei casi in  cui  la  pretesa  tributaria  sia  fondata  su
          verbali o altri atti facenti fede fino a querela di  falso,
          la prova  e'  ammessa  soltanto  su  circostanze  di  fatto
          diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. 
                5. Le  corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
          secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un
          atto generale rilevante ai fini  della  decisione,  non  lo
          applicano, in relazione all'oggetto  dedotto  in  giudizio,
          salva   l'eventuale   impugnazione   nella   diversa   sede
          competente. 
              5-bis.   L'amministrazione   prova   in   giudizio   le
          violazioni contestate  con  l'atto  impugnato.  Il  giudice
          fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel
          giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della  sua
          fondatezza manca o e'  contraddittoria  o  se  e'  comunque
          insufficiente  a  dimostrare,  in  modo  circostanziato   e
          puntuale, comunque in coerenza con la normativa  tributaria
          sostanziale, le ragioni oggettive  su  cui  si  fondano  la
          pretesa impositiva e l'irrogazione delle  sanzioni.  Spetta
          comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta
          di rimborso, quando non sia  conseguente  al  pagamento  di
          somme oggetto di accertamenti impugnati.» 
                «Art.  15  (Spese  del  giudizio).  -  1.  La   parte
          soccombente  e'  condannata  a  rimborsare  le  spese   del
          giudizio che sono liquidate con la sentenza. 
                2. Le spese di giudizio possono essere compensate  in
          tutto o in parte dalla corte  di  giustizia  tributaria  di
          primo e secondo  grado  soltanto  in  caso  di  soccombenza
          reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni
          che devono essere espressamente motivate. 
                2-bis.  Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  96,  commi  primo  e  terzo,  del  codice  di
          procedura civile. 
                2-ter. Le spese di  giudizio  comprendono,  oltre  al
          contributo  unificato,  gli  onorari  e   i   diritti   del
          difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre
          il  contributo  previdenziale  e   l'imposta   sul   valore
          aggiunto, se dovuti. 
                2-quater. Con l'ordinanza che  decide  sulle  istanze
          cautelari  la  commissione  provvede  sulle   spese   della
          relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva  efficacia
          anche dopo il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio,
          salvo  diversa  statuizione  espressa  nella  sentenza   di
          merito. 
                2-quinquies.    I    compensi     agli     incaricati
          dell'assistenza  tecnica  sono  liquidati  sulla  base  dei
          parametri previsti per le singole categorie  professionali.
          Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo  12,  comma
          4,  si  applicano  i  parametri  previsti  per  i   dottori
          commercialisti e gli esperti contabili. 
                2-sexies. Nella liquidazione  delle  spese  a  favore
          dell'ente impositore, dell'agente della riscossione  e  dei
          soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se  assistiti
          da propri funzionari, si applicano le disposizioni  per  la
          liquidazione del compenso spettante agli avvocati,  con  la
          riduzione del venti per cento dell'importo complessivo  ivi
          previsto. La  riscossione  avviene  mediante  iscrizione  a
          ruolo a titolo definitivo dopo il  passaggio  in  giudicato
          della sentenza. 
                2-septies. Nelle  controversie  di  cui  all'articolo
          17-bis le  spese  di  giudizio  di  cui  al  comma  1  sono
          maggiorate del 50 per cento  a  titolo  di  rimborso  delle
          maggiori spese del procedimento. 
              2-octies. Qualora una delle  parti  ovvero  il  giudice
          abbia formulato una proposta  conciliativa,  non  accettata
          dall'altra  parte  senza  giustificato  motivo,  restano  a
          carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del
          50 per cento,  ove  il  riconoscimento  delle  sue  pretese
          risulti inferiore  al  contenuto  della  proposta  ad  essa
          effettuata. Se e' intervenuta  conciliazione  le  spese  si
          intendono compensate, salvo che  le  parti  stesse  abbiano
          diversamente   convenuto   nel    processo    verbale    di
          conciliazione.» 
                «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). -  1.  Per
          le controversie di valore  non  superiore  a  cinquantamila
          euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo  e
          puo'   contenere   una   proposta   di    mediazione    con
          rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
          cui  al  periodo  precedente  e'  determinato  secondo   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo   12,   comma   2.   Le
          controversie   di   valore   indeterminabile    non    sono
          reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo  2,
          comma 2, primo periodo. 
                1-bis.  Sono  esclusi  dalla  mediazione  i   tributi
          costituenti   risorse   proprie   tradizionali    di    cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),  della  decisione
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. 
                2. Il ricorso non e' procedibile fino  alla  scadenza
          del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro
          il quale deve  essere  conclusa  la  procedura  di  cui  al
          presente articolo. Si applica la  sospensione  dei  termini
          processuali nel periodo feriale. 
                3. Il termine per la  costituzione  in  giudizio  del
          ricorrente decorre dalla scadenza del  termine  di  cui  al
          comma 2. Se la Commissione rileva che  la  costituzione  e'
          avvenuta in data  anteriore  rinvia  la  trattazione  della
          causa per consentire l'esame del reclamo. 
                4. Le Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei
          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, provvedono all'esame del reclamo e della  proposta  di
          mediazione mediante apposite strutture diverse ed  autonome
          da quelle che curano l'istruttoria degli atti  reclamabili.
          Per gli altri enti impositori la  disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la
          propria struttura organizzativa. 
                5. L'organo destinatario, se non  intende  accogliere
          il reclamo o l'eventuale proposta  di  mediazione,  formula
          d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
          incertezza  delle  questioni  controverse,  al   grado   di
          sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
          dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
          anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
          base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
          redditi. 
                6. Nelle  controversie  aventi  ad  oggetto  un  atto
          impositivo o di riscossione, la  mediazione  si  perfeziona
          con il versamento, entro il termine di venti  giorni  dalla
          data di sottoscrizione dell'accordo  tra  le  parti,  delle
          somme dovute ovvero della prima  rata.  Per  il  versamento
          delle somme dovute  si  applicano  le  disposizioni,  anche
          sanzionatorie, previste  per  l'accertamento  con  adesione
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218. Nelle controversie aventi per oggetto la  restituzione
          di somme la mediazione si perfeziona con la  sottoscrizione
          di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
          termini e le modalita' di pagamento. L'accordo  costituisce
          titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 
                7. Le  sanzioni  amministrative  si  applicano  nella
          misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla
          legge.  Sulle  somme  dovute   a   titolo   di   contributi
          previdenziali e assistenziali non si applicano  sanzioni  e
          interessi. 
                8. La riscossione e il pagamento delle  somme  dovute
          in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino  alla
          scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando  che
          in caso di mancato perfezionamento  della  mediazione  sono
          dovuti  gli  interessi   previsti   dalle   singole   leggi
          d'imposta. 
                9. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche agli  agenti  della
          riscossione  ed  ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446. 
              9-bis. In caso di rigetto  del  reclamo  o  di  mancato
          accoglimento della  proposta  di  mediazione  formulata  ai
          sensi del comma 5, la soccombenza di una  delle  parti,  in
          accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo
          o  mediazione,  comporta,  per  la  parte  soccombente,  la
          condanna al pagamento delle  relative  spese  di  giudizio.
          Tale  condanna  puo'  rilevare   ai   fini   dell'eventuale
          responsabilita'  amministrativa  del  funzionario  che   ha
          immotivatamente rigettato  il  reclamo  o  non  accolto  la
          proposta di mediazione. 
                10.  Il  presente  articolo  non  si   applica   alle
          controversie di cui all'articolo 47-bis.» 
                «Art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato). -  1.  Il
          ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
          grave  ed  irreparabile,  puo'  chiedere  alla  commissione
          provinciale  competente  la   sospensione   dell'esecuzione
          dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel  ricorso
          o  con  atto  separato  notificata  alle  altre   parti   e
          depositato in segreteria  sempre  che  siano  osservate  le
          disposizioni di cui all' articolo 22. 
                2. Il presidente fissa  con  decreto  la  trattazione
          della  istanza  di  sospensione  per  la  prima  camera  di
          consiglio utile e comunque non oltre il  trentesimo  giorno
          dalla presentazione della medesima istanza, disponendo  che
          ne sia data comunicazione alle parti almeno  cinque  giorni
          liberi prima.  L'udienza  di  trattazione  dell'istanza  di
          sospensione  non  puo',  in  ogni  caso,   coincidere   con
          l'udienza di trattazione del merito della controversia. 
                3. In caso  di  eccezionale  urgenza  il  presidente,
          previa delibazione del merito, puo'  disporre  con  decreto
          motivato la provvisoria  sospensione  dell'esecuzione  fino
          alla pronuncia del collegio. 
                4.  Il  collegio,  sentite  le  parti  in  camera  di
          consiglio e delibato  il  merito,  provvede  con  ordinanza
          motivata  non   impugnabile   nella   stessa   udienza   di
          trattazione  dell'istanza.  Il  dispositivo  dell'ordinanza
          deve  essere  immediatamente  comunicato  alle   parti   in
          udienza. 
                5.  La  sospensione  puo'  anche  essere  parziale  e
          subordinata  alla  prestazione  della   garanzia   di   cui
          all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia  e'
          esclusa per i  ricorrenti  con  «bollino  di  affidabilita'
          fiscale». Ai fini della  disposizione  di  cui  al  periodo
          precedente, i  ricorrenti  con  "bollino  di  affidabilita'
          fiscale" sono i contribuenti soggetti  alla  disciplina  di
          cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio  di
          affidabilita' pari ad almeno nove negli ultimi tre  periodi
          d'imposta precedenti a quello di proposi-zione del  ricorso
          per i quali tali punteggi siano disponibili. 
                5-bis. (abrogato) 
                6. Nei casi di  sospensione  dell'atto  impugnato  la
          trattazione della  controversia  deve  essere  fissata  non
          oltre novanta giorni dalla pronuncia. 
                7. Gli effetti della sospensione cessano  dalla  data
          di pubblicazione della sentenza di primo grado. 
                8.  In  caso  di  mutamento  delle   circostanze   la
          commissione su istanza motivata di parte  puo'  revocare  o
          modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
          osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi  1,
          2 e 4. 
                8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si
          applicano  gli  interessi  al   tasso   previsto   per   la
          sospensione amministrativa.» 
                «Art. 48-ter (Definizione  e  pagamento  delle  somme
          dovute). - 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella
          misura del quaranta per cento  del  minimo  previsto  dalla
          legge, in caso di perfezionamento della  conciliazione  nel
          corso del primo  grado  di  giudizio  e  nella  misura  del
          cinquanta per cento del minimo  previsto  dalla  legge,  in
          caso di perfezionamento nel  corso  del  secondo  grado  di
          giudizio. 
                2. Il versamento delle somme dovute ovvero,  in  caso
          di rateizzazione, della prima rata deve  essere  effettuato
          entro   venti   giorni   dalla   data   di   sottoscrizione
          dell'accordo conciliativo  di  cui  all'articolo  48  o  di
          redazione del processo verbale di cui agli articoli  48-bis
          e 48- bis.1. 
                3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute  o
          di una delle rate, compresa la prima, entro il  termine  di
          pagamento della  rata  successiva,  il  competente  ufficio
          provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme  dovute
          a titolo di imposta, interessi e  sanzioni,  nonche'  della
          sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, aumentata della  meta'  e  applicata
          sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
                4. Per il versamento rateale delle  somme  dovute  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  previste
          per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul  reddito)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  15  (Iscrizioni   nei   ruoli   in   base   ad
          accertamenti non definitivi). - Le imposte, i contributi ed
          i   premi   corrispondenti   agli   imponibili    accertati
          dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche'  i  relativi
          interessi, sono iscritti a titolo  provvisorio  nei  ruoli,
          dopo la notifica dell'atto di accertamento,  per  un  terzo
          degli  ammontari  corrispondenti  agli  imponibili   o   ai
          maggiori imponibili accertati. 
                Nel caso in cui sia stata  presentata  un'istanza  di
          apertura di procedura amichevole ai sensi  della  direttiva
          (UE) 2017/1852  del  Consiglio  del  10  ottobre  2017,  la
          sospensione del processo, disposta ai  sensi  dell'articolo
          39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31
          dicembre  1992,  n.  546,  comporta  la  sospensione  della
          riscossione degli importi di cui al comma 1. In  tal  caso,
          la sospensione della riscossione e' effettuata dall'ufficio
          dell'Agenzia delle  entrate  competente  ed  opera  sino  a
          conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva
          (UE) 2017/1852. 
                La sospensione della riscossione degli importi di cui
          al primo comma  opera  altresi'  in  caso  di  accoglimento
          dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546. 
                Le disposizioni dei  commi  precedenti  si  applicano
          anche per l'iscrizione a ruolo delle  ritenute  alla  fonte
          dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti  non
          ancora definitivi.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   2   marzo   2012,   n.   44,
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento) come modificato  dalla  presente
          legge a decorrere dal 1° gennaio 2023: 
                «Art.  12  (Contenzioso  in  materia   tributaria   e
          riscossione). - 1. All'articolo 11 del decreto  legislativo
          8  novembre  1990,  n.  374  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
                  b) il comma 7 e' abrogato. 
                2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per
          la risoluzione delle controversie di cui agli articoli  66,
          e seguenti, del testo unico delle disposizioni  in  materia
          doganale  approvate  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del  comma
          7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
          n. 374. 
                3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,
          recante  disposizioni   sul   processo   tributario,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole:
          "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
                  b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: 
                    "Art.   69-bis    (Aggiornamento    degli    atti
          catastali). - 1.  Se  la  commissione  tributaria  accoglie
          totalmente o parzialmente il ricorso proposto  avverso  gli
          atti   relativi   alle   operazioni   catastali    indicate
          nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata
          in  giudicato,  la  segreteria  ne  rilascia  copia  munita
          dell'attestazione di passaggio  in  giudicato,  sulla  base
          della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio  provvede
          all'aggiornamento degli atti catastali.". 
                3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  dopo  le  parole:  "e  9,"  sono  inserite   le
          seguenti: "ad eccezione del maggior gettito  derivante  dal
          contributo unificato nel processo tributario,"; 
                  b) le parole: ", amministrative e tributaria"  sono
          sostituite dalle seguenti: "e amministrativa". 
                3-ter. (abrogato) 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
          sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti
          titolo  esecutivo  sono  comunque   annotate   negli   atti
          catastali con le modalita' stabilite con provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia del territorio,  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. 
                4-bis. All'articolo 4 della legge 12  novembre  2011,
          n. 183, dopo il comma 39 e' inserito il seguente: 
                  "39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale  dei
          componenti  delle  commissioni   tributarie,   tenuto   dal
          Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria.  Nel
          ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente  fuori
          ruolo,   i   componenti   delle   commissioni    tributarie
          provinciali  e  regionali,  nonche'  i   componenti   della
          commissione tributaria centrale, in servizio alla  data  di
          entrata in vigore del presente comma.  I  componenti  delle
          commissioni  tributarie  sono  inseriti  nel  ruolo   unico
          secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nella
          qualifica.  I  componenti  delle   commissioni   tributarie
          nominati a partire dal concorso bandito il 3  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          65 del 16  agosto  2011,  sono  inseriti  nel  ruolo  unico
          secondo l'ordine dagli stessi conseguito  in  funzione  del
          punteggio complessivo per i titoli valutati nelle  relative
          procedure selettive. A tale ultimo fine,  relativamente  al
          concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
          effettuata  dai  candidati  in  funzione  delle   sedi   di
          commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
          servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo  quanto
          disposto dal comma  39.  In  caso  di  pari  anzianita'  di
          servizio  nella  qualifica  ovvero  di  pari  punteggio,  i
          componenti delle commissioni tributarie sono  inseriti  nel
          ruolo unico secondo l'anzianita'  anagrafica.  A  decorrere
          dall'anno  2013,  il   ruolo   unico   e'   reso   pubblico
          annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso  il  sito
          istituzionale del Consiglio di presidenza  della  giustizia
          tributaria". 
                5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese  di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  si
          applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,
          del territorio e del demanio. 
                6. I crediti  derivanti  dalle  gestioni  di  ammasso
          obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
          nazionali,  svolte  dai  consorzi  agrari   per   conto   e
          nell'interesse dello Stato, diversi da  quelli  estinti  ai
          sensi dell'articolo 8, comma  1,  della  legge  28  ottobre
          1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti  dai  rendiconti
          approvati con decreti definitivi ed esecutivi del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste e registrati  dalla  Corte
          dei conti, che saranno estinti nei riguardi di  coloro  che
          risulteranno  averne  diritto,  nonche'  le  spese  e   gli
          interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
          relative  contabilita',  indicata  nei  decreti   medesimi,
          producono interessi calcolati: fino  al  31  dicembre  1995
          sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
          punti,  con  capitalizzazione  annuale;  per   il   periodo
          successivo sulla base dei soli interessi legali. 
                7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui
          al comma 6,  gli  effetti  derivanti  dall'applicazione  di
          sentenze passate in giudicato di cui all'articolo  324  del
          codice di procedura civile. 
                8. La regione Campania e' autorizzata  ad  utilizzare
          le risorse del Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013
          relative al Programma attuativo regionale,  per  l'acquisto
          del termovalorizzatore di Acerra ai sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  26.  Le
          risorse  necessarie,   pari   a   355.550.240,84,   vengono
          trasferite alla stessa Regione. 
                9. 
                10. Ai fini fiscali,  il  pagamento  da  parte  della
          regione Campania della somma di cui al comma 8,  in  quanto
          effettuato a  definizione  di  ogni  pretesa  del  soggetto
          proprietario  dell'impianto,  di  cui  all'articolo  6  del
          predetto  decreto-legge  n.  195  del   2009,   vale   come
          liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti  private
          e quelle pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in
          attuazione della disposizione di cui al precedente  periodo
          e' esente da imposizione. 
                11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre
          2011, n.  183,  dopo  la  lettera  n-bis)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
                  "n-ter)  delle  spese   sostenute   dalla   regione
          Campania  per  il  termovalorizzatore  di  Acerra   e   per
          l'attuazione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti  e  della
          depurazione delle acque, nei  limiti  dell'ammontare  delle
          entrate riscosse dalla Regione  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla  stessa
          Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia,  nel
          limite di 60 milioni di euro annui, e  delle  risorse  gia'
          finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30
          dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del  canone  di
          affitto di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  dello  stesso
          decreto-legge,  destinate  alla  medesima   Regione   quale
          contributo dello Stato.". 
                11-bis. Non sono soggette  a  esecuzione  forzata  le
          somme finalizzate  all'acquisto  di  cui  al  comma  8,  al
          contributo di cui al comma 9, nonche', previa  adozione  da
          parte della regione Campania della deliberazione semestrale
          di preventiva quantificazione  degli  importi  delle  somme
          destinate  alle  relative  finalita',  alle  spese  di  cui
          all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter),  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
          articolo, in  quanto  riconducibili  alla  connotazione  di
          entrate a destinazione vincolata. 
                11-ter. Al fine di evitare interruzioni o  turbamenti
          alla regolarita' della gestione del  termovalorizzatore  di
          Acerra puo' essere mantenuto, su  richiesta  della  regione
          Campania, per la  durata  di  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, il presidio militare di  cui  all'articolo  5  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  26,  con
          oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico  della  quota
          spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti  dalla
          vendita dell'energia. 
                11-quater.   All'articolo   9,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dopo  le
          parole: "cessione pro soluto" sono inserite le seguenti: "o
          pro solvendo". La forma della cessione e la modalita' della
          sua notificazione  sono  disciplinate,  con  l'adozione  di
          forme semplificate, inclusa la via telematica, dal  decreto
          previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre
          2011, n. 183. 
                11-quinquies.  La  disposizione  di  cui   al   comma
          11-quater e le disposizioni  ivi  richiamate  si  applicano
          anche alle amministrazioni statali ed  agli  enti  pubblici
          nazionali. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                11-sexies.   All'articolo   35,    comma    1,    del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  alla
          lettera  a),  le  parole:  "Le  assegnazioni  disposte  con
          utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota  delle
          risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei
          residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni  di
          euro, e' assegnata  agli  enti  locali,  con  priorita'  ai
          comuni per il pagamento dei  crediti  di  cui  al  presente
          comma. L'utilizzo" e le  parole:  "al  periodo  precedente"
          sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti". 
                11-septies. Sulla base  dell'Accordo  tra  Governo  e
          regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali  spettanti
          alle regioni a statuto  ordinario  per  l'anno  2012,  come
          complessivamente  rideterminate  in  base  alle   riduzioni
          apportate  ai  sensi  dell'articolo  14,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  ai
          sensi  di  successive  disposizioni,  sono  finalizzate  al
          finanziamento degli  interventi  regionali  in  materia  di
          edilizia sanitaria, secondo le  modalita'  stabilite  dalla
          proposta  regionale  di  riparto  funzionale  di   cui   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ha
          preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad  eccezione
          di un importo pari a  148  milioni  di  euro  destinato  al
          rimborso  dell'onere  sostenuto  dalle  regioni  a  statuto
          ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
          relativa ai contratti di servizio  del  trasporto  pubblico
          locale ferroviario. 
                11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge  13
          dicembre 2010, n. 220, e' abrogato. 
                11-novies.  Per  l'anno  2011  le  risorse   di   cui
          all'articolo 30, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al  fine
          di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari
          servizi di trasporto pubblico locale ferroviario  da  parte
          della  societa'  Trenitalia  Spa,  sono  ripartite,  per  i
          contratti  di  servizio  ferroviario  in  essere  al  2011,
          secondo  i  criteri  e  le  percentuali   stabiliti   dalla
          Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  nella
          seduta del 22 settembre 2011 e versate, per  la  parte  non
          ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa.  Al  relativo
          versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate ad apposito capitolo dello stato di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37, commi 12 e  13,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria)
          come modificato dalla presente legge  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2023: 
                «Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          1. - 11. (omissis) 
                12.  Ai  fini  del  comma  11,  il  Ministero   della
          giustizia  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 30 aprile di ciascuno degli anni  interessati,  l'elenco
          degli uffici giudiziari presso i quali, alla  data  del  31
          dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in  numero
          ridotto  di  almeno  il  10  per  cento  rispetto  all'anno
          precedente. Il Presidente del Consiglio di  Stato  comunica
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni
          anno,   l'elenco   degli   uffici   giudiziari    risultati
          maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con
          riferimento anche agli obiettivi fissati nei  programmi  di
          gestione di cui al comma 1. Per l'anno 2011 la  percentuale
          indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta  al
          cinque per cento. 
                13. Il Presidente del  Consiglio  di  Stato,  sentito
          l'organo di autogoverno della magistratura  amministrativa,
          provvede al riparto delle risorse di cui  al  comma  11-bis
          tra gli  uffici  della  giustizia  amministrativa,  tenendo
          conto della produttivita' e  delle  dimensioni  di  ciascun
          ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro  della
          giustizia,   sentito   il   Consiglio    superiore    della
          magistratura, provvede al riparto delle  somme  di  cui  al
          comma 11  tra  gli  uffici  della  giustizia  ordinaria  in
          conformita' ai criteri di cui al primo periodo. 
                omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16,   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in  materia  fiscale  e  finanziaria)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Giustizia tributaria  digitale).  -  1.  Al
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 16-bis: 
                    1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici"; 
                    2) nel comma 1, il quarto periodo  e'  sostituito
          dal seguente: "La comunicazione si intende perfezionata con
          la ricezione avvenuta  nei  confronti  di  almeno  uno  dei
          difensori della parte."; 
                    3) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  "2.
          Nelle ipotesi  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo  di
          posta elettronica certificata del difensore o  della  parte
          ed ove lo stesso non sia reperibile  da  pubblici  elenchi,
          ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del  messaggio  di
          posta  elettronica  certificata  per  cause  imputabili  al
          destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
          mediante   deposito   in   segreteria   della   Commissione
          tributaria. Nei  casi  di  cui  al  periodo  precedente  le
          notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16."; 
                    4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.  Le
          parti,  i  consulenti  e  gli   organi   tecnici   indicati
          nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli  atti
          processuali i documenti e i  provvedimenti  giurisdizionali
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   secondo   le
          disposizioni   contenute   nel   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163,  e
          nei successivi decreti di attuazione. In casi  eccezionali,
          il Presidente della Commissione tributaria o il  Presidente
          di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo,  ovvero
          il  collegio  se  la  questione  sorge  in   udienza,   con
          provvedimento motivato possono autorizzare il deposito  con
          modalita' diverse da quelle telematiche."; 
                    5) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
          "3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza  assistenza
          tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno  facolta'
          di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le  modalita'
          telematiche indicate nel comma 3,  previa  indicazione  nel
          ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di  posta
          elettronica certificata al quale ricevere le  comunicazioni
          e le notificazioni."; 
                  b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente: 
                    "Art.  25-bis  (Potere   di   certificazione   di
          conformita'). - 1. Al fine del deposito  e  della  notifica
          con modalita' telematiche della  copia  informatica,  anche
          per immagine, di  un  atto  processuale  di  parte,  di  un
          provvedimento del giudice o  di  un  documento  formato  su
          supporto analogico e  detenuto  in  originale  o  in  copia
          conforme, il difensore e il dipendente di cui si  avvalgono
          l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti
          iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   attestano   la
          conformita'  della  copia  al  predetto  atto  secondo   le
          modalita' di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
                    2. Analogo potere di attestazione di  conformita'
          e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica,  agli
          atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
          formato dalla segreteria della  Commissione  tributaria  ai
          sensi   dell'articolo   14   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163,  o
          trasmessi  in  allegato  alle   comunicazioni   telematiche
          dell'ufficio di segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,
          presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in  allegato
          alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di  segreteria,
          equivalgono all'originale anche se privi  dell'attestazione
          di  conformita'  all'originale  da  parte  dell'ufficio  di
          segreteria. 
                    3.  La  copia  informatica  o   cartacea   munita
          dell'attestazione  di  conformita'  ai  sensi   dei   commi
          precedenti equivale all'originale  o  alla  copia  conforme
          dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente  nel
          fascicolo informatico. 
                    4. La partecipazione alle  udienze  di  cui  agli
          articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, da parte dei contribuenti  e  dei  loro  difensori,
          degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei
          giudici e  del  personale  amministrativo  delle  corti  di
          giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo  grado,   puo'
          avvenire  mediante   collegamento   audiovisivo   tale   da
          assicurare   la   contestuale,   effettiva   e    reciproca
          visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e  di
          udire  quanto  viene  detto.  Il  luogo  dove  avviene   il
          collegamento da remoto e' equiparato all'aula  di  udienza.
          La partecipazione alle udienze di cui all'articolo  34  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  secondo  le
          modalita' previste nel primo  periodo  del  presente  comma
          puo' essere richiesta dalle parti nel  ricorso,  nel  primo
          atto difensivo o  in  apposita  istanza  da  depositare  in
          segreteria almeno venti giorni liberi prima della  data  di
          trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la  richiesta
          e' formulata da tutte le  parti  costituite  nel  processo,
          trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza
          da  tenere  presso  la  sede  delle  corti   di   giustizia
          tributaria   contenuta   nell'articolo   34   del   decreto
          legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo
          34 del decreto legislativo n. 546 del  1992,  tenute  dalla
          corte  di  giustizia   tributaria   di   primo   grado   in
          composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47,
          comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.
          546 del 1992 si svolgono esclusivamente a  distanza,  fatta
          salva  la  possibilita'  per  ciascuna   delle   parti   di
          richiedere  nel  ricorso,  nel  primo  atto   difensivo   o
          nell'appello, per  comprovate  ragioni,  la  partecipazione
          congiunta all'udienza del  difensore,  dell'ufficio  e  dei
          giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.
          Il  giudice  decide  sulla  richiesta  di  cui  al  periodo
          precedente e ne da' comunicazione alle parti  con  l'avviso
          di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui  l'udienza
          si tenga  a  distanza  e'  comunque  consentita  a  ciascun
          giudice la partecipazione presso la  sede  della  corte  di
          giustizia  tributaria.  Le  regole  tecnico-operative   per
          consentire la partecipazione all'udienza  a  distanza  sono
          disciplinate  dal  decreto  del  direttore  generale  delle
          finanze  11  novembre  2020,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  285  del  16  novembre  2020.  Il  direttore
          generale  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Consiglio  di
          presidenza della giustizia tributaria e sentiti il  Garante
          per la  protezione  dei  dati  personali  e  l'Agenzia  per
          l'Italia digitale,  puo'  in  ogni  momento  modificare  il
          suddetto  decreto,  anche  tenuto   conto   dell'evoluzione
          tecnologica. 
                    4-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4  si
          applicano ai giudizi instaurati,  in  primo  e  in  secondo
          grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023. 
                    5.   Nel    compimento    dell'attestazione    di
          conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono
          ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.". 
                2.  L'articolo   16-bis,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  nel  testo  vigente
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto, si interpreta  nel  senso  che  le  parti
          possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'
          prevista dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e  dai  relativi  decreti
          attuativi, indipendentemente dalla modalita'  prescelta  da
          controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del  giudizio
          di primo grado con modalita' analogiche. 
                3. In tutti i casi in cui  debba  essere  fornita  la
          prova della notificazione o della comunicazione eseguite  a
          mezzo di posta elettronica certificata e non sia  possibile
          fornirla con  modalita'  telematiche,  il  difensore  o  il
          dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,  l'agente
          della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis  e
          1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.  I  soggetti  di
          cui al periodo precedente nel compimento di tali  attivita'
          assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale. 
                4.  La  partecipazione  alle  udienze  di  cui   agli
          articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, puo'  avvenire  a  distanza  mediante  collegamento
          audiovisivo  tra  l'aula  di  udienza  e   il   luogo   del
          collegamento da remoto  del  contribuente,  del  difensore,
          dell'ufficio impositore e dei soggetti  della  riscossione,
          nonche'   dei   giudici   tributari   e    del    personale
          amministrativo  delle  Commissioni  tributarie,   tali   da
          assicurare   la   contestuale,   effettiva   e    reciproca
          visibilita' delle persone presenti in entrambi i  luoghi  e
          di udire quanto viene  detto.  Il  luogo  dove  avviene  il
          collegamento da remoto e' equiparato all'aula  di  udienza.
          La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo
          34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  puo'
          essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o  nel
          primo  atto  difensivo  ovvero  con  apposita  istanza   da
          depositare in segreteria e notificata alle parti costituite
          prima della comunicazione dell'avviso di  cui  all'articolo
          31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
          546. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  Generale
          delle Finanze, sentito il  Consiglio  di  Presidenza  della
          Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati
          personali  e  l'Agenzia   per   l'Italia   Digitale,   sono
          individuate le regole tecnico operative per  consentire  la
          partecipazione all'udienza  a  distanza  e  le  Commissioni
          tributarie presso cui e' possibile  attivarla.  I  giudici,
          sulla base dei criteri  individuati  dai  Presidenti  delle
          Commissioni tributarie, individuano le controversie per  le
          quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato  a  comunicare
          alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza. 
                5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri  4)
          e 5), del comma 1 si applicano ai  giudizi  instaurati,  in
          primo  e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato   a
          decorrere dal 1°(gradi) luglio 2019. 
                6. Agli oneri derivanti dal comma 1,  capoverso  art.
          25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
          dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.».