Art. 5 
 
             Definizione agevolata dei giudizi tributari 
              pendenti innanzi alla Corte di cassazione 
 
  1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,
pendenti  alla  data  del  15  luglio  2022  innanzi  alla  Corte  di
cassazione ai sensi  dell'articolo  62  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle  entrate  risulti
integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di  giudizio  e
il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo  16,  comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a  100.000
euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma  3  del
presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del
codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al  5
per  cento  del  valore  della  controversia  determinato  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,
pendenti  alla  data  del  15  luglio  2022  innanzi  alla  Corte  di
cassazione ai sensi  dell'articolo  62  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle  entrate  risulti
soccombente in tutto o in parte in uno  dei  gradi  di  merito  e  il
valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16,  comma  3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  sia  non  superiore  a  50.000
euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma  3  del
presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del
codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20
per  cento  del  valore  della  controversia  determinato  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono  essere
definite a domanda del soggetto che ha proposto  l'atto  introduttivo
del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione. 
  4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per  le
quali il ricorso per cassazione e' stato notificato alla  controparte
entro la data di entrata in vigore  della  presente  legge,  purche',
alla data della presentazione della domanda di cui al  comma  8,  non
sia intervenuta una sentenza definitiva. 
  5.  L'adesione  alla  definizione  agevolata   delle   controversie
tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia  ad
ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi  della  legge  24
marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano
a carico della parte che le ha anticipate. 
  6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
articolo le controversie concernenti anche solo in parte: 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053  del
Consiglio, del 14 dicembre 2020,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto
riscossa all'importazione; 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
  7. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda
di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge e con il pagamento degli importi  dovuti.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda. 
  8. Entro il termine di cui al comma 7,  per  ciascuna  controversia
autonoma e' presentata una distinta  domanda  di  definizione  esente
dall'imposta di bollo ed e' effettuato un  distinto  versamento.  Per
controversia autonoma si  intende  quella  relativa  a  ciascun  atto
impugnato. 
  9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene  conto  di
eventuali versamenti gia' effettuati a qualsiasi titolo  in  pendenza
di giudizio, fermo restando il rispetto delle  percentuali  stabilite
nei commi  1  e  2.  La  definizione  non  da'  comunque  luogo  alla
restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto  a
quanto  dovuto  per  la  definizione  stessa.   Gli   effetti   della
definizione  perfezionata  prevalgono  su  quelli   delle   eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Le controversie definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui  al
comma 7. 
  11. L'eventuale  diniego  della  definizione  va  notificato  entro
trenta giorni con le modalita' previste per  la  notificazione  degli
atti processuali. Il diniego e'  impugnabile  entro  sessanta  giorni
dinanzi alla Corte di cassazione. 
  12. In mancanza di istanza di trattazione  presentata  dalla  parte
interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine  di
cui al comma 7, il processo e' dichiarato estinto,  con  decreto  del
presidente. L'impugnazione del diniego vale  anche  come  istanza  di
trattazione. 
  13. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
8. 
  14. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo. 
  15. Ciascun ente territoriale stabilisce,  con  le  forme  previste
dalla  legislazione  vigente  per   l'adozione   dei   propri   atti,
l'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  alle
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte
il medesimo ente o un suo ente strumentale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  citato
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  62  (Norme  applicabili).  -  1.  Avverso   la
          sentenza della corte di  giustizia  tributaria  di  secondo
          grado puo' essere proposto ricorso  per  cassazione  per  i
          motivi di cui ai numeri da  1  a  5  dell'art.  360,  primo
          comma, del codice di procedura civile. 
                2.  Al  ricorso  per  cassazione   ed   al   relativo
          procedimento si applicano le norme dettate  dal  codice  di
          procedura civile  in  quanto  compatibili  con  quelle  del
          presente decreto. 
                2-bis. Sull'accordo delle  parti  la  sentenza  della
          corte di giustizia tributaria di primo  grado  puo'  essere
          impugnata con ricorso per cassazione a norma  dell'articolo
          360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge  27
          dicembre  2002,  n.  289  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
                «Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
          Le liti fiscali pendenti, ai sensi  del  comma  3,  dinanzi
          alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in  ogni
          grado del giudizio e anche  a  seguito  di  rinvio  possono
          essere definite, a domanda del  soggetto  che  ha  proposto
          l'atto introduttivo del giudizio, con  il  pagamento  delle
          seguenti somme: 
                  a) se il valore della lite e'  di  importo  fino  a
          2.000 euro: 150 euro; 
                  b) se il valore della lite e' di importo  superiore
          a 2.000 euro: 
                    1) il 10 per cento del valore della lite in  caso
          di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
          resa,  sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'   dell'atto
          introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
          domanda di definizione della lite; 
                    2) il 50 per cento del valore della lite, in caso
          di  soccombenza  del  contribuente  nell'ultima   o   unica
          pronuncia giurisdizionale non cautelare  resa,  sul  merito
          ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto   introduttivo   del
          giudizio, alla predetta data; 
                    3) il 30 per cento del valore della lite nel caso
          in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel  primo
          grado  di  giudizio  e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna
          pronuncia giurisdizionale non cautelare sul  merito  ovvero
          sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio. 
                2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono  versate
          entro il 16 aprile 2003 , secondo  le  ordinarie  modalita'
          previste per il versamento diretto dei tributi cui la  lite
          si  riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la   compensazione
          prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette  somme
          possono essere versate anche ratealmente in un  massimo  di
          sei rate trimestrali di pari importo o  in  un  massimo  di
          dodici rate trimestrali se le somme dovute superano  50.000
          euro. L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro  il
          termine indicato nel primo periodo.  Gli  interessi  legali
          sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo  delle  rate
          successive. L'omesso versamento delle rate successive  alla
          prima entro le date indicate  non  determina  l'inefficacia
          della  definizione;  per  il  recupero  delle   somme   non
          corrisposte a tali scadenze si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  14  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni,  e  sono  altresi'   dovuti   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate, ridotta alla meta' in caso di versamento  eseguito
          entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,  e
          gli interessi legali. 
                3. Ai fini del presente articolo si intende: 
                  a) per  lite  pendente,  quella  in  cui  e'  parte
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
          avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione  delle
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  e'  stato
          proposto l'atto introduttivo del giudizio,  nonche'  quella
          per la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato  dichiarato
          inammissibile con pronuncia non passata  in  giudicato.  Si
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
          in giudicato; 
                  b) per lite autonoma, quella  relativa  a  ciascuno
          degli atti indicati  alla  lettera  a)  e  comunque  quella
          relativa  all'imposta  sull'incremento  del  valore   degli
          immobili; 
                  c) per valore della lite, da assumere  a  base  del
          calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta  che  ha
          formato oggetto di contestazione in primo grado,  al  netto
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
          separato provvedimento;  in  caso  di  liti  relative  alla
          irrogazione di sanzioni non  collegate  al  tributo,  delle
          stesse si tiene conto ai fini del  valore  della  lite;  il
          valore della lite e' determinato con riferimento a  ciascun
          atto  introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente   dal
          numero di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in  esso
          indicati. 
                4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
          termine di cui al  comma  2,  un  separato  versamento,  se
          dovuto ai sensi del presente articolo,  ed  e'  presentata,
          entro  il  21  aprile  2003,  una   distinta   domanda   di
          definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
          con provvedimento  del  direttore  del  competente  ufficio
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel
          giudizio. 
                5. Dalle somme dovute ai sensi del presente  articolo
          si scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
          della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle
          disposizioni vigenti in materia di riscossione in  pendenza
          di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
          finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
          definizione non da' comunque luogo alla restituzione  delle
          somme gia' versate ancorche' eccedenti  rispetto  a  quanto
          dovuto per il  perfezionamento  della  definizione  stessa.
          Restano comunque dovute per intero  le  somme  relative  ai
          dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 
                6. Le liti fiscali che  possono  essere  definite  ai
          sensi del presente articolo sono sospese fino al  1°(gradi)
          giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza
          di  trattazione;  qualora  sia  stata   gia'   fissata   la
          trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono
          sospesi  a  richiesta  del  contribuente  che  dichiari  di
          volersi avvalere delle disposizioni del presente  articolo.
          Per le liti fiscali che possono essere  definite  ai  sensi
          del  presente  articolo  sono  altresi'  sospesi,  sino  al
          1°(gradi)  giugno  2004,  salvo  che  il  contribuente  non
          presenti  istanza  di  trattazione,  i   termini   per   la
          proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni,  ricorsi
          per cassazione, controricorsi e  ricorsi  in  riassunzione,
          compresi i termini per la costituzione in giudizio. 
                7. 
                8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
          tributarie, ai tribunali e alle corti  di  appello  nonche'
          alla Corte di cassazione,  entro  il  15  giugno  2004,  un
          elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
          domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino  al  31
          dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite
          con il pagamento in un massimo di dodici rate  trimestrali.
          L'estinzione del giudizio viene  dichiarata  a  seguito  di
          comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante  la
          regolarita' della domanda di definizione  ed  il  pagamento
          integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione  deve
          essere depositata  nella  segreteria  della  commissione  o
          nella cancelleria  degli  uffici  giudiziari  entro  il  31
          dicembre 2004 ovvero 30 aprile 2006 per  le  liti  definite
          con il pagamento in un massimo di dodici rate  trimestrali.
          Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione,
          oltre  ad   essere   comunicato   alla   segreteria   della
          commissione o alla  cancelleria  degli  uffici  giudiziari,
          viene notificato, con le modalita' di cui  all'articolo  60
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  all'interessato,  il  quale  entro  sessanta
          giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale
          presso  il  quale  pende  la  lite.  Nel  caso  in  cui  la
          definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine
          per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
          al diniego della definizione entro  sessanta  giorni  dalla
          sua notifica. 
                9. In caso di pagamento in misura inferiore a  quella
          dovuta,   qualora   sia   riconosciuta   la    scusabilita'
          dell'errore,  e'   consentita   la   regolarizzazione   del
          pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 
                9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti  innanzi
          alla  Commissione  tributaria  centrale   all'esito   della
          definizione della lite trova  applicazione  l'articolo  27,
          primo comma, secondo  e  terzo  periodo,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  636;  il
          Presidente della Commissione o il Presidente della  sezione
          alla quale e' stato assegnato il ricorso puo'  delegare  un
          membro della Commissione a dichiarare  cessata  la  materia
          del  contendere,  mediante  emissione   di   ordinanze   di
          estinzione; il termine per comunicare la data  dell'udienza
          alle parti e per il reclamo avverso tali  ordinanze  e'  di
          trenta giorni. 
                10. La definizione di cui al comma  1  effettuata  da
          parte di uno dei coobbligati  esplica  efficacia  a  favore
          degli altri, inclusi quelli per i quali  la  lite  non  sia
          piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 391 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art.  391  (Pronuncia  sulla  rinuncia).   -   Sulla
          rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per
          legge  la  Corte  provvede  con  ordinanza  in  camera   di
          consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo
          stesso  provvedimento  fissati  per  la  pubblica  udienza.
          Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora
          fissata la data della decisione. 
                Il decreto, l'ordinanza o la  sentenza  che  dichiara
          l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato  causa
          alle spese. 
                Il  decreto  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo  se
          nessuna delle parti chiede la fissazione  dell'udienza  nel
          termine di dieci giorni dalla comunicazione. 
                La condanna non  e'  pronunciata,  se  alla  rinuncia
          hanno  aderito  le  altre  parti  personalmente  o  i  loro
          avvocati autorizzati con mandato speciale.». 
              - La legge 24 marzo 2001, n.  89  (Previsione  di  equa
          riparazione in caso di violazione del  termine  ragionevole
          del processo e modifica dell'articolo  375  del  codice  di
          procedura civile) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  3
          aprile 2001, n. 78. 
              - Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,  del  13
          luglio 2015 recante modalita' di applicazione dell'articolo
          108 del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          (codificazione)  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 settembre 2015, n. L 248.