Art. 7 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.339.093 euro
nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel  2024,  a
39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel  2026,  a  56.208.662
euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel  2028,  a  74.527.309  euro  nel
2029, a 83.791.428 euro nel 2030,  a  85.674.696  euro  nel  2031,  a
88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel  2033,  a  92.249.167
euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel  2035,  a  98.128.531  euro  nel
2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811  euro  nel  2038,  a
108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335
euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a  125.583.167  euro  nel
2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831  euro  nel  2045,  a
132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787
euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede,
quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a  decorrere
dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto  a  1.145.779
euro per l'anno 2024, a 2.741.947 euro per l'anno 2025,  a  4.503.155
euro per l'anno 2026, a 3.429.627 euro per l'anno 2027,  a  7.985.486
euro per l'anno 2028, a 15.363.755 euro per l'anno 2029, a 22.862.380
euro per l'anno 2030, a 22.672.219 euro per l'anno 2031, a 22.785.206
euro per l'anno 2032, a 22.304.648  euro  per  l'anno  2033,  a  euro
22.677.410 per l'anno 2034, a 21.988.276  euro  per  l'anno  2035,  a
24.471.503 euro per l'anno 2036, a 25.618.530 euro per l'anno 2037, a
27.898.976 euro per l'anno 2038, a 29.710.579 euro per l'anno 2039, a
32.275.733 euro per l'anno 2040, a 34.731.744 euro per l'anno 2041, a
39.352.365 euro per l'anno 2042, a 43.262.901 euro per l'anno 2043, a
45.164.710 euro per l'anno 2044, a 46.993.173 euro per l'anno 2045, a
48.215.486 euro per l'anno 2046, a 49.540.444 euro per l'anno 2047, a
50.782.454 euro per l'anno 2048, a 52.250.283 euro per l'anno 2049, a
52.003.935 euro per l'anno 2050, a 51.880.761 euro per l'anno 2051, a
51.778.116 euro per l'anno 2052  e  a  51.757.587  euro  a  decorrere
dall'anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  quanto  a
1.181.732 euro a decorrere dall'anno  2025,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234, e, per la restante  parte,  mediante  utilizzo
delle  risorse  previste  a  legislazione  vigente  che  si   rendono
disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari  di  cui
al  ruolo  ad  esaurimento  per  1.339.093  euro  per  l'anno   2022,
24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279  euro  per  l'anno  2024,
35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148  euro  per  l'anno  2026,
44.797.303 euro per l'anno 2027, 49.149.451  euro  per  l'anno  2028,
51.181.822 euro per l'anno 2029, 52.947.316  euro  per  l'anno  2030,
55.020.745 euro per l'anno 2031, 57.278.935  euro  per  l'anno  2032,
59.496.067 euro per l'anno 2033, 61.590.025  euro  per  l'anno  2034,
63.807.157 euro per l'anno 2035, 65.675.296  euro  per  l'anno  2036,
67.871.899 euro per l'anno 2037, 69.432.103  euro  per  l'anno  2038,
70.930.720 euro per l'anno 2039, 72.039.286  euro  per  l'anno  2040,
72.798.859 euro per l'anno 2041, 73.763.722  euro  per  l'anno  2042,
74.338.534 euro per l'anno 2043, 74.892.817  euro  per  l'anno  2044,
75.323.926 euro per l'anno 2045, 75.960.325  euro  per  l'anno  2046,
76.494.079 euro per l'anno 2047, 76.863.601  euro  per  l'anno  2048,
77.007.304 euro per l'anno 2049, 77.253.652  euro  per  l'anno  2050,
77.376.826 euro per l'anno 2051, 77.479.471 euro per  l'anno  2052  e
77.500.000 euro a decorrere dall'anno  2053.  Alla  compensazione  in
termini di indebitamento e fabbisogno,  pari  a  1.941.841  euro  per
l'anno 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per  l'anno
2025  e  126.021  euro  per  l'anno  2026,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre  2014,  n.  190  recante  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il comma 607 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
                «607. E' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  le
          assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  a  favore
          delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici  non
          economici nazionali e  delle  agenzie,  con  una  dotazione
          iniziale di 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  200
          milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 210 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  200
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,  da  ripartire,
          sulla  base  delle  specifiche  richieste  pervenute  dalle
          predette amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».