Art. 8 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  n),
numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino  al  31
dicembre 2026, i componenti delle corti di  giustizia  tributaria  di
primo e  secondo  grado,  indipendentemente  dalle  funzioni  svolte,
cessano dall'incarico, in ogni caso: 
    a) il 1° gennaio 2023 qualora  abbiano  compiuto  settantaquattro
anni di eta' entro il 31 dicembre  2022,  ovvero  al  compimento  del
settantaquattresimo anno di eta' nel corso dell'anno 2023; 
    b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre'  anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2023,  ovvero  al  compimento  del
settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2024; 
    c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto  settantadue  anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2024,  ovvero  al  compimento  del
settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2025; 
    d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di
eta'  entro  il  31  dicembre  2025,   ovvero   al   compimento   del
settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) e r),
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),  d),
g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  b),  si
applicano ai ricorsi notificati a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023.
Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso  variabile
spettante al presidente e al presidente di  sezione  delle  corti  di
giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 
  5. In sede di prima applicazione  della  presente  legge,  ai  fini
della sua  migliore  implementazione,  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7,  sono
indette le  elezioni  per  la  scelta  della  componente  togata  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della
componente  togata  deve  essere  assicurata,  in   ogni   caso,   la
rappresentanza  in  Consiglio  di  almeno  un  magistrato  tributario
proveniente   dalla   magistratura   ordinaria,   uno    da    quella
amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra
coloro  che  sono  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di   cui
all'articolo 1, comma 7. Ai fini di cui  al  periodo  precedente,  il
rispettivo corpo elettorale e' formato dai magistrati tributari e dai
giudici  tributari  provenienti  dalla  corrispondente  magistratura.
Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono  eleggibili  nella
componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che
possano ultimare la consiliatura prima  del  collocamento  a  riposo.
Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la
durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta  dei  componenti
del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento. 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti  milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non  inferiore
a quindici milioni di euro». 
  7. La disposizione di cui al comma 6  si  applica  agli  interpelli
presentati a decorrere dal 1°  gennaio  2023,  anche  se  relativi  a
investimenti precedenti a tale data. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   13,   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Interpello sui nuovi investimenti). - 1.  Le
          imprese   che   intendono   effettuare   investimenti   nel
          territorio  dello  Stato  di  ammontare  non  inferiore   a
          quindici  milioni  di   euro   e   che   abbiano   ricadute
          occupazionali significative in relazione  all'attivita'  in
          cui avviene l'investimento e  durature  possono  presentare
          all'Agenzia  delle  entrate  un'istanza  di  interpello  in
          merito  al  trattamento   fiscale   del   loro   piano   di
          investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che
          si ipotizzano per la sua realizzazione,  ivi  inclusa,  ove
          necessaria, la valutazione  circa  l'esistenza  o  meno  di
          un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza  anche  la
          valutazione preventiva circa l'eventuale assenza  di  abuso
          del diritto fiscale o di  elusione,  la  sussistenza  delle
          condizioni   per   la   disapplicazione   di   disposizioni
          antielusive e l'accesso  ad  eventuali  regimi  o  istituti
          previsti dall'ordinamento tributario.  Con  riferimento  ai
          tributi  non  di  competenza  dell'Agenzia  delle  entrate,
          quest'ultima   provvede   ad   inoltrare    la    richiesta
          dell'investitore  agli  enti  di  competenza  che   rendono
          autonomamente la risposta. 
                2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia  delle
          entrate e' resa entro centoventi giorni,  prorogabili,  nel
          caso sia necessario acquisire  ulteriori  informazioni,  di
          ulteriori  novanta  giorni   decorrenti   dalla   data   di
          acquisizione di dette informazioni ed e' basata  sul  piano
          di  investimento  e  su  tutti   gli   ulteriori   elementi
          informativi forniti dall'investitore,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con
          la  parte  interessata.  Ove  necessario,  l'Agenzia  delle
          entrate puo' accedere, previa intesa con  il  contribuente,
          presso le sedi di svolgimento dell'attivita'  dell'impresa,
          in  tempi  concordati,  allo  scopo  di  prendere   diretta
          cognizione  di   elementi   informativi   utili   ai   fini
          istruttori.   Qualora   la   risposta   non   pervenga   al
          contribuente entro  i  predetti  termini,  si  intende  che
          l'Amministrazione      finanziaria       concordi       con
          l'interpretazione  o  il  comportamento   prospettato   dal
          richiedente. 
                3. Il contenuto della risposta, anche se  desunta  ai
          sensi   del   terzo   periodo   del   comma   2,    vincola
          l'Amministrazione  finanziaria  e  resta   valido   finche'
          restano invariate le circostanze  di  fatto  e  di  diritto
          sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta,
          con conseguente nullita' di ogni atto di qualsiasi  genere,
          anche di  carattere  impositivo  o  sanzionatorio,  emanato
          dall'Amministrazione finanziaria  in  difformita'  a  detto
          contenuto.  Il  contribuente  che   da'   esecuzione   alla
          risposta,  a  prescindere  dall'ammontare  del  suo  volume
          d'affari o dei  suoi  ricavi,  puo'  accedere  all'istituto
          dell'adempimento collaborativo  al  ricorrere  degli  altri
          requisiti previsti. 
                4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare  l'assenza
          di mutamenti  nelle  circostanze  di  fatto  o  di  diritto
          rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta
          applicazione delle indicazioni date nella  stessa  mediante
          l'utilizzo degli ordinari poteri  istruttori.  Resta  fermo
          l'esercizio   degli   ordinari    poteri    di    controllo
          dell'Amministrazione    finanziaria    esclusivamente    in
          relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere. 
                5. L'Agenzia delle entrate  pubblica  annualmente  la
          sintesi delle posizioni interpretative rese  ai  sensi  del
          presente articolo che possano avere generale interesse. 
                6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente
          articolo.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  predetto  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  e'  individuato  l'ufficio
          competente al rilascio  della  risposta  ed  alla  verifica
          della corretta applicazione della stessa. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6.».