Art. 3 Ambito di applicazione 1. Al Fondo accedono in via prioritaria le opere e gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, alle opere o gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR e' assegnato un contributo secondo quanto previsto dall'art. 7. 3. Sulla base delle risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, al Fondo accedono, altresi', le opere e gli interventi: a) relativi al PNC; b) in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. 4. Sulla base delle ulteriori risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, al Fondo accedono, altresi', le opere e gli interventi: a) relativi al programma predisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 (Giubileo 2025), dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della medesima legge; b) relativi all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 e realizzati dalla societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.; c) previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022 e di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale.