Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Al Fondo accedono in via prioritaria le opere e  gli  interventi
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell'ultimo
periodo dell'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, alle
opere o gli interventi  degli  enti  locali  finanziati  con  risorse
previste dal PNRR e' assegnato un contributo secondo quanto  previsto
dall'art. 7. 
  3. Sulla base delle risorse  residue  eventualmente  disponibili  a
seguito dell'applicazione  dei  commi  1  e  2,  al  Fondo  accedono,
altresi', le opere e gli interventi: 
    a) relativi al PNC; 
    b)  in  relazione  ai  quali  siano  stati  nominati   Commissari
straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32  del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. 
  4.  Sulla  base  delle  ulteriori  risorse  residue   eventualmente
disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, al  Fondo
accedono, altresi', le opere e gli interventi: 
    a) relativi al programma predisposto, ai sensi dell'art. 1, comma
423, della legge n. 234 del 2021  (Giubileo  2025),  dal  Commissario
straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della medesima legge; 
    b) relativi all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020
e realizzati dalla societa' Infrastrutture Milano  Cortina  2020-2026
S.p.a.; 
    c) previsti dal decreto di  cui  all'art.  9,  comma  5-ter,  del
decreto-legge n. 4 del 2022,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 25 del 2022 e di competenza  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale.