Art. 4 
 
                      Termine di presentazione 
                      e contenuti delle istanze 
 
  1. Ai fini dell'accesso al Fondo, il periodo di presentazione delle
istanze e' fissato  dal  quinto  giorno  al  trentacinquesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del  presente  decreto.  La  presentazione  delle
istanze, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2, avviene secondo
le modalita' indicate dall'art. 5. 
  2. L'istanza di accesso al Fondo presentata  dalle  amministrazioni
statali istanti deve contenere i seguenti elementi: 
    a) per gli interventi relativi al PNRR di cui all'art. 3, commi 1
e 2 e con riguardo alle singole linee di intervento: 
      i. gli estremi della Missione/Componente che finanzia l'opera o
l'investimento e la Milestone o Target al cui conseguimento concorre,
con il relativo cronoprogramma finanziario; 
      ii. l'Amministrazione/Soggetto responsabile dell'attuazione; 
      iii. i dati anagrafici completi  dell'opera/intervento  per  il
quale si chiede il  contributo  del  Fondo,  rilevabili  sul  sistema
informatico Regis; 
      iv. lo stato procedurale in corso di  espletamento,  rilevabile
dal cronoprogramma procedurale registrato sul sistema Regis; 
      v. la data prevista per la pubblicazione  del  bando  di  gara,
dell'avviso di indizione o trasmissione della  lettera  di  invito  a
presentare  offerte   risultante   dal   cronoprogramma   procedurale
dell'intervento/opera  registrato  sul  sistema  Regis,  ovvero,   se
diversa,  la  data   indicata   dall'amministrazione   in   sede   di
presentazione dell'istanza di accesso al Fondo; 
      vi. l'importo del  fabbisogno  emergente  dall'applicazione  ai
sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n.  50
del 2022, specificando se esso derivi dall'aggiornamento  infrannuale
per l'anno 2022 del prezzario da parte delle  regioni,  ovvero  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  ovvero,   indicando   la   misura
applicata, nei  limiti  del  venti  per  cento,  dell'incremento  dei
prezzari regionali vigenti in mancanza del predetto aggiornamento; 
      vii. l'entita' delle risorse finanziarie di  cui  all'art.  26,
comma 6, del decreto-legge  e  utilizzabili  in  relazione  all'avvio
delle  procedure  di  affidamento,  indicando  distintamente   quelle
derivanti dalla rimodulazione delle somme  a  disposizione  e  quelle
relative ad altri interventi ultimati di  competenza  delle  medesime
stazioni appaltanti; 
      viii.  l'attestazione  che  il  fabbisogno  finanziario  derivi
esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e  3  dell'art.  26  del
citato decreto-legge n. 50 del 2022; 
      ix. l'importo richiesto a carico delle disponibilita' del Fondo
e le annualita' di utilizzo, non oltre il 30 giugno 2026. 
    b) Per gli interventi di cui all'art. 3, commi 3 e 4,  rilevabili
attraverso i sistemi informativi del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato: 
      i. Il CUP; 
      ii. il cronoprogramma procedurale e finanziario; 
      iii. l'indicazione delle condizioni previste all'art. 2,  commi
1 e 2, in particolare: 
        a. la data prevista per la pubblicazione del bando  di  gara,
dell'avviso di indizione o trasmissione della  lettera  di  invito  a
presentare offerte entro il 31 dicembre 2022, registrato sui  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
ovvero, se diversa, la data indicata dall'amministrazione in sede  di
presentazione dell'istanza di accesso al Fondo; 
        b. ultimazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026; 
        c. il finanziamento integrale  con  indicazione  delle  fonti
finanziarie e dei relativi importi; 
        d. il fabbisogno emergente a  seguito  dell'applicazione  dei
commi  2  e  3  dell'art.  26  del  decreto-legge  n.  50  del  2022,
specificando se esso derivi dall'aggiornamento infrannuale per l'anno
2022 del prezzario da parte delle regioni,  ovvero  dalle  competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, ovvero, indicando la  misura  applicata,  nei  limiti  del
venti per cento, dell'incremento dei prezzari  regionali  vigenti  in
mancanza del predetto aggiornamento; 
        e. l'indicazione dell'espletamento delle verifiche di cui  al
comma 6 del medesimo  art.  26  e  dei  relativi  importi,  indicando
distintamente quelle derivanti  dalla  rimodulazione  delle  somme  a
disposizione e  quelle  relative  ad  altri  interventi  ultimati  di
competenza delle medesime stazioni appaltanti; 
      iv. l'entita' del contributo  finanziario  richiesto  a  valere
sulle risorse del Fondo con  relativa  indicazione  delle  annualita'
nelle quali dovranno essere utilizzate.