Art. 5 Modalita' di presentazione delle istanze 1. Al fine della predisposizione dell'istanza di accesso al Fondo, le amministrazioni statali istanti procedono, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, all'istruttoria delle richieste di finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante. Conclusa l'istruttoria di cui al periodo precedente, le amministrazioni competenti presentano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche con riguardo ai dati che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.