Art. 5 
 
              Modalita' di presentazione delle istanze 
 
  1. Al fine della predisposizione dell'istanza di accesso al  Fondo,
le amministrazioni  statali  istanti  procedono,  con  riguardo  agli
interventi dalle stesse finanziati  o  rientranti  nei  programmi  di
investimento dei  quali  risultano  titolari,  all'istruttoria  delle
richieste  di   finanziamento   presentate   da   ciascuna   stazione
appaltante. Conclusa l'istruttoria di cui al periodo  precedente,  le
amministrazioni  competenti   presentano   l'istanza   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  che  saranno
fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
con riguardo ai dati  che  dovranno  essere  forniti  dalle  stazioni
appaltanti.