Art. 6 
 
                  Verifica delle istanze, procedura 
                    di assegnazione delle risorse 
 
  1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al  Fondo
secondo le modalita' indicate  dall'art.  5,  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  riscontra  sui   propri   sistemi
informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di  cui  all'art.
2. 
  2. Entro trenta giorni successivi al termine  di  cui  all'art.  4,
comma 1, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede
alla determinazione della graduatoria degli interventi tenendo  conto
dell'ordine di  priorita'  indicato  all'art.  3  e,  nell'ambito  di
ciascuna categoria di interventi prioritari: 
    a) della data prevista di pubblicazione dei bandi  o  dell'avviso
per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere
di invito che siano finalizzate  all'affidamento  di  lavori  nonche'
l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
lavori; 
    b) dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
  3. Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei  limiti
della relativa dotazione e tenendo conto delle risorse gia' assegnate
ai sensi dell'art. 7, delle annualita' previste ai fini dell'utilizzo
delle  risorse.  Il  decreto  di  assegnazione  e'   trasmesso   alle
amministrazioni  centrali  istanti  che  comunicano   alle   stazioni
appaltanti la disponibilita' delle risorse aggiuntive per avviare  le
procedure di gara. Il provvedimento  di  assegnazione  delle  risorse
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di  affidamento  delle
opere, ovvero per l'accertamento delle risorse a bilancio. 
  4. All'esito  della  procedura  di  cui  ai  commi  precedenti,  le
amministrazioni statali istanti riscontrano sui  sistemi  informativi
di cui al  comma  1  l'avvenuta  pubblicazione  del  bando  di  gara,
dell'avviso di indizione o trasmissione della  lettera  di  invito  a
presentare  offerte  entro quindici  giorni  dalla  data  prevista  e
indicata nell'istanza e nel decreto di cui al comma 2. A seguito  del
menzionato riscontro, le predette amministrazioni comunicano, entro i
due giorni lavorativi successivi, al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  gli  interventi  per  i  quali  non   risulta
riscontrato quanto indicato al precedente  periodo,  unitamente  alle
risorse finanziarie del Fondo, con indicazione delle annualita',  che
si rendono conseguentemente disponibili. 
  5. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma  4,  con  decreti
del Ragioniere generale dello Stato,  si  provvede  all'aggiornamento
del decreto di cui al comma  2,  provvedendo  all'assegnazione  delle
risorse resesi disponibili ai sensi del comma 4. 
  6. A seguito dell'aggiudicazione della gara,  come  risultante  dai
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi
di asta che rimangono nella disponibilita' della stazione  appaltante
fino al completamento degli interventi. Eventuali economie  derivanti
da ribassi d'asta non utilizzati al completamento  degli  interventi,
ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole  di  revisione  dei
prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
4 del 2022, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  25  del
2022, con decreto del Ragioniere  generale  dello  Stato  sulla  base
delle comunicazioni  delle  amministrazioni  titolari  istanti,  sono
portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di  cui  al
presente articolo. Le eventuali risorse  del  Fondo  gia'  trasferite
alle  stazioni  appaltanti   e   risultanti   eccedenti   a   seguito
dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.