Art. 6 Verifica delle istanze, procedura di assegnazione delle risorse 1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalita' indicate dall'art. 5, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 2. 2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 4, comma 1, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorita' indicato all'art. 3 e, nell'ambito di ciascuna categoria di interventi prioritari: a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonche' l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori; b) dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e tenendo conto delle risorse gia' assegnate ai sensi dell'art. 7, delle annualita' previste ai fini dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione e' trasmesso alle amministrazioni centrali istanti che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilita' delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere, ovvero per l'accertamento delle risorse a bilancio. 4. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, le amministrazioni statali istanti riscontrano sui sistemi informativi di cui al comma 1 l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro quindici giorni dalla data prevista e indicata nell'istanza e nel decreto di cui al comma 2. A seguito del menzionato riscontro, le predette amministrazioni comunicano, entro i due giorni lavorativi successivi, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli interventi per i quali non risulta riscontrato quanto indicato al precedente periodo, unitamente alle risorse finanziarie del Fondo, con indicazione delle annualita', che si rendono conseguentemente disponibili. 5. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 2, provvedendo all'assegnazione delle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 4. 6. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, con decreto del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al presente articolo. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.