Art. 7 Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR 1. Gli enti locali attuatori di uno o piu' interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo gia' assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i decreti gia' emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in corso di emanazione, l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo. Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, puo' rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si procede in via preventiva alla valutazione delle disponibilita' derivanti dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022. In esito alle procedure di affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da ciascuna amministrazione attraverso il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente, procede all'assegnazione definitiva sulla base dei risultati della predetta verifica. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6. 3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui al comma 2, venga rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione istante provvede all'annullamento della preassegnazione. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro il 31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6.