Art. 7 
 
             Assegnazione contributo per gli enti locali 
                     titolari di interventi PNRR 
 
  1. Gli enti locali attuatori di uno o  piu'  interventi  finanziati
con le risorse previste  dal  PNRR  inclusi  nell'Allegato  1,  parte
integrante  del  presente  decreto,  che  avviano  le  procedure   di
affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio  2022  al
31  dicembre  2022,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  6
dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  considerano
come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a  quello
attribuito  con  il  decreto  di  assegnazione  relativo  a   ciascun
intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare  di  risorse
derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella  colonna
«% Incremento contributo  assegnato/da  assegnare»  all'importo  gia'
assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle  risorse  di
cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle
risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a
ciascun ente interessato per i  decreti  gia'  emanati,  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del presente decreto, la preassegnazione  del  contributo  e
per i decreti in  corso  di  emanazione,  l'importo  assegnato  e  la
preassegnazione del contributo. Nei limiti dell'ammontare complessivo
delle  maggiori  risorse   preassegnate,   ciascuna   amministrazione
finanziatrice, tenendo conto  di  specifiche  esigenze  espresse  dai
soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre  in  essere
ai sensi del  successivo  comma  2,  puo'  rimodulare  la  richiamata
preassegnazione di contributo. 
  2. Per gli interventi di cui al comma  1  non  si  procede  in  via
preventiva alla valutazione delle disponibilita' derivanti  dall'art.
26, comma 6,  del  decreto-legge  n.  50  del  2022.  In  esito  alle
procedure di affidamento avviate per opere pubbliche, la  valutazione
di cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da ciascuna
amministrazione attraverso il sistema informatico di cui all'art.  1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  denominato  ReGiS,
la quale, conseguentemente, procede all'assegnazione definitiva sulla
base  dei  risultati  della  predetta  verifica.  In  relazione  alle
verifiche di cui al  periodo  precedente,  l'amministrazione  statale
finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del  mese,
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,   le   risorse   finanziarie   da
riassegnare con le procedure di cui all'art. 6. 
  3. Nel caso in cui, attraverso il sistema  informatico  di  cui  al
comma  2,  venga  rilevato  il  mancato  avvio  delle  procedure   di
affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal  18  maggio  al  31
dicembre 2022, l'amministrazione  istante  provvede  all'annullamento
della preassegnazione. In relazione alle verifiche di cui al  periodo
precedente, l'amministrazione statale finanziatrice  comunica,  entro
il 31 gennaio 2023, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  le   risorse
finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6.