Art. 8 Procedura di trasferimento delle risorse 1. Il trasferimento delle risorse del Fondo viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui agli articoli 6 e 7, secondo le modalita' di seguito specificate. 2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell'art. 3, comma 1 sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR. 3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalita' del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono: a. per gli interventi del PNIC di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b. per gli altri interventi di cui all'art. 3, commi 3, lettera b), e 4, disporre: i. il trasferimento sulle contabilita' speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale gia' istituiti a legislazione vigente; ii. il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza; iii. trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.