Art. 8 
 
              Procedura di trasferimento delle risorse 
 
  1. Il trasferimento delle risorse del Fondo  viene  effettuato  nei
limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui agli  articoli
6 e 7, secondo le modalita' di seguito specificate. 
  2. Le risorse da destinare alle opere od  interventi  del  PNRR  ai
sensi dell'art. 3, comma 1 sono trasferite in  favore  dei  conti  di
tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per
il PNRR che provvede  alla  successiva  erogazione  in  favore  delle
amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR. 
  3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base  dei  principi  e
procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,  n.
568, e, mediante le funzionalita' del sistema finanziario  del  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla
citata legge n. 183 del 1987,  dopo  aver  verificato  gli  effettivi
fabbisogni delle stazioni appaltanti e  la  sussistenza  di  tutti  i
presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse
di cui al presente decreto, possono: 
    a. per gli interventi del  PNIC  di  cui  all'art.  3,  comma  3,
lettera a), disporre il trasferimento all'entrata del bilancio  dello
Stato  ai  fini  della  successiva  riassegnazione  sui  capitoli  di
bilancio  di  propria  pertinenza   o,   in   alternativa,   disporre
direttamente i trasferimenti a favore  delle  stazioni  appaltanti  o
dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b. per gli altri interventi di cui all'art. 3, commi  3,  lettera
b), e 4, disporre: 
      i. il trasferimento sulle contabilita' speciali o  sugli  altri
conti  aperti  presso  la  tesoreria   statale   gia'   istituiti   a
legislazione vigente; 
      ii. il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai  fini
della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio  di  propria
pertinenza; 
      iii. trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o
dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.