Art. 9 Variazioni compensative tra Fondi ex art. 26, comma 7, lettera f) e comma 13, decreto-legge n. 50 del 2022 1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, lettera f) e comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022, il presente decreto disciplina, fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo, l'utilizzo dello stesso, limitatamente alle annualita' 2022 e 2023, per far fronte alle eventuali esigenze dei Fondi richiamati al comma 4 del medesimo art. 26. 2. In esito alle assegnazioni dei contributi ai sensi degli articoli 6 e 7, qualora risultino disponibilita' residue del Fondo per le annualita' 2022 e 2023, previo accordo tra il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, le stesse, per tali annualita', sono portate ad incremento dei Fondi di cui all'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022, sulla base delle modalita' previste dell'art. 26, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. 3. Qualora, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 26, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022, emergano disponibilita' per le annualita' 2022 e 2023 dei Fondi di cui al comma 4, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 e risultino istanze non soddisfatte di accesso al Fondo di cui al presente decreto, previo accordo tra il Dipartimento di cui al comma 2 e la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, le predette disponibilita' sono portate ad incremento del Fondo e sono assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, sulla base della graduatoria adottata ai sensi dell'art. 6, comma 1.