Art. 9 
 
       Variazioni compensative tra Fondi ex art. 26, comma 7, 
         lettera f) e comma 13, decreto-legge n. 50 del 2022 
 
  1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7,  lettera  f)  e  comma  13,  del
decreto-legge n. 50 del 2022, il presente decreto  disciplina,  fermo
restando l'integrale soddisfacimento delle richieste  di  accesso  al
Fondo, l'utilizzo dello stesso, limitatamente alle annualita' 2022  e
2023, per far fronte alle eventuali esigenze dei Fondi richiamati  al
comma 4 del medesimo art. 26. 
  2. In  esito  alle  assegnazioni  dei  contributi  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7, qualora risultino disponibilita'  residue  del  Fondo
per le annualita' 2022 e 2023, previo accordo tra il Dipartimento per
le  opere  pubbliche,   le   politiche   abitative   e   urbane,   le
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  la  Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE, le stesse, per  tali  annualita',  sono
portate ad incremento dei Fondi di cui  all'art.  26,  comma  4,  del
decreto-legge n. 50 del 2022, sulla  base  delle  modalita'  previste
dell'art. 26, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. 
  3. Qualora, ai sensi e con  le  modalita'  previste  dall'art.  26,
comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022,  emergano  disponibilita'
per le annualita' 2022 e 2023 dei  Fondi  di  cui  al  comma  4,  del
medesimo decreto-legge  n.  50  del  2022  e  risultino  istanze  non
soddisfatte di accesso al Fondo di cui al  presente  decreto,  previo
accordo tra il Dipartimento  di  cui  al  comma  2  e  la  Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE, le predette disponibilita' sono portate
ad incremento del Fondo e sono assegnate con decreto  del  Ragioniere
generale dello Stato, sulla base della graduatoria adottata ai  sensi
dell'art. 6, comma 1.