Art. 10 
 
              Modalita' di fruizione dell'agevolazione 
 
  1. Il credito  d'imposta  e'  utilizzabile  secondo  la  tempistica
indicata nel provvedimento di concessione cumulativo di cui  all'art.
9, comma 3, esclusivamente in compensazione, ai  sensi  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni. A tal fine, il  modello  F24  deve  essere  presentato
esclusivamente tramite i  servizi  telematici  messi  a  disposizione
dall'Agenzia delle entrate e  secondo  le  istruzioni  fornite  dalla
stessa Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  TUIR.
Lo stesso, successivamente alla sua concessione, ai sensi  di  quanto
disposto dall'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2021,  puo',
inoltre, essere ceduto ad altri soggetti, compresi  gli  istituti  di
credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalita' e i
termini indicati con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. Il  credito  d'imposta  e',  in  ogni  caso,  usufruito  dal
cessionario con le stesse modalita' e con la stessa tempistica con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione  del
credito non pregiudica i poteri  di  controllo  sulla  spettanza  del
credito d'imposta nei confronti del cedente. 
  3. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena  il  rifiuto
dell'operazione di versamento. A tal  fine,  il  Ministero  trasmette
all'Agenzia delle entrate,  preventivamente  alla  pubblicazione  del
provvedimento  di  concessione  cumulativo,  l'elenco  dei   soggetti
ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito  concesso,
nonche', successivamente  alla  concessione  delle  agevolazioni,  le
eventuali variazioni e revoche disposte a seguito delle attivita'  di
controllo svolte ai sensi dell'art. 11.