Art. 10 Modalita' di fruizione dell'agevolazione 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile secondo la tempistica indicata nel provvedimento di concessione cumulativo di cui all'art. 9, comma 3, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Lo stesso, successivamente alla sua concessione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2021, puo', inoltre, essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalita' e i termini indicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta e', in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalita' e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d'imposta nei confronti del cedente. 3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla pubblicazione del provvedimento di concessione cumulativo, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche', successivamente alla concessione delle agevolazioni, le eventuali variazioni e revoche disposte a seguito delle attivita' di controllo svolte ai sensi dell'art. 11.