Art. 11 Controlli 1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate che, qualora accerti l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, ne da' comunicazione al Ministero, al fine del recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.