Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. Il  Ministero  procede  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla
veridicita' delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. I controlli in merito alla legittima fruizione  del  credito  di
imposta  sono  effettuati,  nell'ambito   della   propria   ordinaria
attivita' di  controllo,  dall'Agenzia  delle  entrate  che,  qualora
accerti l'eventuale indebita fruizione, totale  o  parziale,  ne  da'
comunicazione al Ministero, al  fine  del  recupero  del  credito  di
imposta, indebitamente utilizzato. 
  3. L'Agenzia delle entrate trasmette al  Ministero,  con  modalita'
telematiche e  secondo  termini  definiti  d'intesa,  l'elenco  delle
imprese che hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta,
con i relativi importi.