Art. 12 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero  nei  seguenti
casi: 
    a)   venga   accertata,    successivamente    alla    concessione
dell'agevolazione, l'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente e non sanabili; 
    b) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 11; 
    c) venga accertata, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  una
indebita fruizione dell'agevolazione. 
  2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il  Ministero  procede  in
forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge, per il  successivo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.