Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  Ministero   provvede   agli   adempimenti   relativi   alla
registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi di  quanto
previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 
  2. Con il provvedimento di cui all'art. 8,  comma  3,  e'  definito
l'elenco degli oneri informativi per i cittadini  e  per  le  imprese
previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7,  commi  1  e  2,
della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
  3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto
sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e
successive  modificazioni   ed   integrazioni,   agli   obblighi   di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 
  4. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° luglio 2022 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 969