Art. 13 Disposizioni finali 1. Il Ministero provvede agli adempimenti relativi alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 2. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, e' definito l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2022 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 969