Art. 3 Risorse finanziarie 1. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 4, sono pari a complessivi euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con un limite massimo di spesa pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuna delle annualita' 2021, 2022 e 2023. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate, al netto degli oneri di gestione di cui all'art. 4, sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni e operazioni contabili necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto.