Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo,
comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 4,  sono  pari  a
complessivi euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con un limite massimo
di spesa pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuna  delle
annualita' 2021, 2022 e 2023. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate, al  netto
degli oneri  di  gestione  di  cui  all'art.  4,  sulla  contabilita'
speciale  n.  1778,  rubricata  «Agenzia  delle  entrate -  fondi  di
bilancio», e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per  l'esecuzione
delle  regolazioni  e  operazioni  contabili   necessarie   ai   fini
dell'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto.