Art. 4 Gestione degli interventi 1. L'intervento di cui al presente decreto e' gestito dal Ministero, fatte salve le attivita' svolte dall'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto specificato dal presente decreto. 2. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Gli oneri connessi alle attivita' di assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 3% (tre per cento) delle medesime risorse.