Art. 4 
 
                      Gestione degli interventi 
 
  1.  L'intervento  di  cui  al  presente  decreto  e'  gestito   dal
Ministero, fatte salve le attivita' svolte dall'Agenzia delle entrate
ai sensi di quanto specificato dal presente decreto. 
  2. Per  la  gestione  degli  interventi,  il  Ministero  si  avvale
dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,  sulla  base
di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  123  e  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  3. Gli oneri connessi alle  attivita'  di  assistenza  tecnica,  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse  finanziarie  di  cui
all'art. 3, entro il limite massimo del  3%  (tre  per  cento)  delle
medesime risorse.