Art. 6 Agevolazione concedibile 1. L'agevolazione e' concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% (quaranta percento) del costo delle spese ammissibili di cui all'art. 7, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non puo', comunque, eccedere l'importo di euro 6.000,00 (seimila/00).