Art. 6 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. L'agevolazione e' concessa sotto forma di  credito  di  imposta,
nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi  del
regolamento de minimis e  nella  misura  massima  del  40%  (quaranta
percento) del costo  delle  spese  ammissibili  di  cui  all'art.  7,
sostenute  tra  il  1°  gennaio  2021  e   il   31   dicembre   2022.
L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario  non  puo',
comunque, eccedere l'importo di euro 6.000,00 (seimila/00).