Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge di  bilancio  2021,
sono ammissibili all'agevolazione le spese relative a: 
    a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, secondo
quanto specificato dal provvedimento di  cui  all'art.  8,  comma  3,
destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione  e  cottura
dei prodotti alimentari; 
    b) l'acquisto di strumenti e attrezzature  professionali  per  la
ristorazione; 
    c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, le spese di cui al
comma 1 devono essere pagate attraverso conti correnti  intestati  al
soggetto  beneficiario  e  con  modalita'  che  consentono  la  piena
tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello
stesso alla relativa fattura o ricevuta. 
  3. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte  e
tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile  all'agevolazione
solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo  effettivo
non recuperabile.