Art. 7 Spese ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge di bilancio 2021, sono ammissibili all'agevolazione le spese relative a: a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari; b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. 2. Ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. 3. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.