Art. 8 Modalita' di accesso all'agevolazione 1. Per fruire dell'agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentano al Ministero, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 6, un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza. 2. Nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano l'elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento, nonche' di quella comprovante il requisito di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), ai fini dei controlli previsti dall'art. 11. 3. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono stabiliti le modalita', i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento.