Art. 8 
 
                Modalita' di accesso all'agevolazione 
 
  1. Per fruire dell'agevolazione  di  cui  al  presente  decreto,  i
soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentano al Ministero,
successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilita'  delle
spese di cui all'art. 6, un'apposita istanza, esclusivamente per  via
telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile  sul
sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun  soggetto
beneficiario puo' presentare una sola istanza. 
  2.  Nell'istanza  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti   richiedenti
dichiarano il possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'attribuzione
dell'agevolazione  e  riportano  l'elenco  delle   spese   sostenute,
allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del
relativo pagamento, nonche' di quella comprovante il requisito di cui
all'art. 5, comma 2, lettera  b),  ai  fini  dei  controlli  previsti
dall'art. 11. 
  3. Con successivo provvedimento  del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese sono stabiliti  le  modalita',  i  termini  di
presentazione  e  il  contenuto   dell'istanza.   Con   il   medesimo
provvedimento  sono  resi  disponibili  lo  schema  di   istanza   di
ammissione   all'agevolazione    ed    e'    precisata    l'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  da
parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla  corretta
attuazione dell'intervento.