Art. 9 
 
           Procedura di concessione del credito d'imposta 
 
  1. Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione
delle istanze di cui all'art. 8, comma 1, accerta, sulla  base  delle
dichiarazioni rese  dal  soggetto  richiedente,  la  sussistenza  dei
requisiti  di  ammissibilita'  e   la   regolarita'   e   completezza
dell'istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli  aiuti,  il
rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale  di  aiuti
previsto dal regolamento de minimis. 
  2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono  positivamente,  il  Ministero  determina   l'agevolazione
concedibile, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 e
ferma restando la misura  massima  di  cui  all'art.  6  per  ciascun
beneficiario. Nel  caso  in  cui  la  dotazione  finanziaria  di  cui
all'art.  3  non  sia  sufficiente  a  soddisfare  la  richiesta   di
agevolazione derivante da tutte le istanze, il Ministero  provvede  a
ridurre in modo proporzionale l'agevolazione determinata per  ciascun
soggetto ai sensi del comma 1, sulla base  delle  risorse  finanziare
disponibili e del numero  di  istanze  pervenute.  Tutti  i  soggetti
richiedenti l'agevolazione concorrono alla  procedura,  senza  alcuna
priorita' connessa al momento della presentazione dell'istanza. 
  3. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1  e  2  ed
effettuata  la  registrazione  dell'aiuto  individuale  nel  Registro
nazionale  degli  aiuti,  adotta  un  provvedimento  di   concessione
cumulativo per tutti i soggetti  beneficiari  specificando  l'importo
fruibile  in   relazione   a   ciascuna   annualita'.   Il   predetto
provvedimento di concessione e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero (www.mise.gov.it), previa comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 3. 
  4. Per le istanze per le quali le  verifiche  di  cui  al  presente
articolo si concludono  negativamente,  il  Ministero  trasmette  una
apposita comunicazione di diniego.