Art. 9 Procedura di concessione del credito d'imposta 1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 8, comma 1, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e la regolarita' e completezza dell'istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis. 2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 e ferma restando la misura massima di cui all'art. 6 per ciascun beneficiario. Nel caso in cui la dotazione finanziaria di cui all'art. 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione derivante da tutte le istanze, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale l'agevolazione determinata per ciascun soggetto ai sensi del comma 1, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze pervenute. Tutti i soggetti richiedenti l'agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione dell'istanza. 3. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l'importo fruibile in relazione a ciascuna annualita'. Il predetto provvedimento di concessione e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), previa comunicazione all'Agenzia delle entrate effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 3. 4. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.