Art. 2 Modifiche all'allegato 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche 1. All'allegato 1 («Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli») del Regolamento Emittenti sono apportate le seguenti modificazioni: A. nell'allegato 1B («Modalita' di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi»), Schema 1, nella «PARTE I DEL PROSPETTO - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE», 1. nella sezione A) («INFORMAZIONI GENERALI»), paragrafo 9. («RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO»), primo periodo, dopo le parole «alla partecipazione al fondo/comparto», sono aggiunte le seguenti: «[ivi incluso il rischio di sostenibilita' come definito dall'art. 2, n. 22), del regolamento SFDR]»; 2. nella sezione B) («INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO»), paragrafo 19. («POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO»), dopo la lettera I), e' inserita la seguente lettera: «I-BIS) Fornire le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento tassonomia, nei casi ivi previsti, nel prospetto o in un apposito allegato secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR.»; B. nell'allegato 1D («Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento ai sensi dell'art. 28»), 1. nella lettera a.1), dopo le parole «e tutti i rischi associati», sono aggiunte le seguenti: «[ivi incluso il rischio di sostenibilita' come definito dall'art. 2, n. 22), del regolamento SFDR]»; 2. dopo la lettera a.4), e' inserita la seguente lettera: «a.4-bis) le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento tassonomia, nei casi ivi previsti, che devono essere fornite nel documento di offerta o in apposito allegato secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR.»;