Art. 2 
 
Modifiche all'allegato 1 del regolamento di  attuazione  del  decreto
  legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  concernente  la  disciplina
  degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971
  e successive modifiche 
 
  1. All'allegato 1 («Offerta al pubblico di  sottoscrizione  e/o  di
vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni  in  un
mercato regolamentato di  titoli»)  del  Regolamento  Emittenti  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    A. nell'allegato 1B («Modalita' di redazione  del  prospetto  per
l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR  e  relativi
schemi»), Schema 1, nella «PARTE I DEL  PROSPETTO  -  CARATTERISTICHE
DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE», 
      1. nella sezione A)  («INFORMAZIONI  GENERALI»),  paragrafo  9.
(«RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE  AL  FONDO/COMPARTO»),
primo   periodo,   dopo   le   parole   «alla    partecipazione    al
fondo/comparto», sono aggiunte le seguenti: «[ivi incluso il  rischio
di sostenibilita' come definito dall'art. 2, n. 22), del  regolamento
SFDR]»; 
      2.  nella  sezione   B)   («INFORMAZIONI   SULL'INVESTIMENTO»),
paragrafo 19. («POLITICA  DI  INVESTIMENTO  E  RISCHI  SPECIFICI  DEL
FONDO/COMPARTO»),  dopo  la  lettera  I),  e'  inserita  la  seguente
lettera: 
        «I-BIS) Fornire le informazioni previste dagli articoli 6, 7,
8 e 9 del regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le  informazioni
previste dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento tassonomia, nei casi
ivi previsti, nel prospetto o in un apposito allegato secondo  quanto
previsto dall'art. 6 del regolamento SFDR e dalle norme  tecniche  di
regolamentazione adottate dalla Commissione europea  ai  sensi  degli
articoli 8 e 9 del regolamento SFDR.»; 
    B. nell'allegato 1D  («Informazioni  da  mettere  a  disposizione
degli investitori prima dell'investimento ai sensi dell'art. 28»), 
      1. nella lettera  a.1),  dopo  le  parole  «e  tutti  i  rischi
associati», sono aggiunte le seguenti: «[ivi incluso  il  rischio  di
sostenibilita' come definito dall'art. 2,  n.  22),  del  regolamento
SFDR]»; 
      2. dopo la lettera a.4), e' inserita la seguente lettera: 
        «a.4-bis) le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9
del regolamento SFDR,  nei  casi  ivi  previsti,  e  le  informazioni
previste dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento tassonomia, nei casi
ivi previsti, che devono essere fornite nel documento di offerta o in
apposito allegato secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento
SFDR e  dalle  norme  tecniche  di  regolamentazione  adottate  dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 8  e  9  del  regolamento
SFDR.»;