Art. 2 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale «Hukyndra» (adalimumab) e' classificato come segue ai
fini della rimborsabilita'. 
  Confezioni: 
    «40 mg soluzione iniettabile» 2 siringhe pre-riempite - A.I.C. n.
049767027/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': H -  prezzo  ex
factory (IVA esclusa) euro 758,68 - prezzo al pubblico (IVA  inclusa)
euro 1.252,12; 
    «40 mg soluzione iniettabile» 2 penne pre-riempite  -  A.I.C.  n.
049767054/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': H -  prezzo  ex
factory (IVA esclusa) euro 758,68 - prezzo al pubblico (IVA  inclusa)
euro 1.252,12; 
    «80 mg soluzione iniettabile» 1 siringa pre-riempita - A.I.C.  n.
049767078/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': H -  prezzo  ex
factory (IVA esclusa) euro 758,68 - prezzo al pubblico (IVA  inclusa)
euro 1.252,12. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Hukyndra (adalimumab) e' classificato, ai sensi dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.