Art. 3 
 
                Spese sostenute dai tutori volontari 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto
sono rimborsabili ai sensi dell'art. 1, comma 882, lettera c),  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, su richiesta motivata  e  documentata
dell'interessato, le spese di viaggio sostenute dal tutore volontario
per gli adempimenti connessi con l'ufficio della  tutela  volontaria,
attestate ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a). 
  2. Le spese di cui al comma 1 sono interamente rimborsabili in caso
di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. 
  3. In caso di utilizzo di un  mezzo  diverso  da  quello  pubblico,
l'importo rimborsabile e' determinato in base al  tasso  di  rimborso
chilometrico calcolato sulla base dei massimali previsti  dall'A.C.I.
per l'anno in cui il mezzo e' stato utilizzato.