Art. 5 Procedura di erogazione degli importi dovuti 1. L'istanza di attribuzione degli importi dovuti e' presentata dall'interessato alla Prefettura competente per territorio con le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, corredato dalla relativa documentazione. 2. La Prefettura puo' chiedere l'integrazione della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, se ritenuta insufficiente o incompleta. 3. Per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applica la cadenza trimestrale gia' prevista per i pagamenti a valere sul Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 4. La Prefettura, verificata la presenza della documentazione richiesta, entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, segnala al Ministero dell'interno il fabbisogno necessario. Il Ministero, verificata la disponibilita' di risorse in bilancio, provvede al trasferimento delle stesse alla Prefettura che, a sua volta, ne cura l'erogazione al richiedente entro i successivi trenta giorni. Le richieste di fabbisogni pervenute al Ministero dell'interno oltre il termine previsto al primo periodo del presente comma possono essere considerate, nei limiti delle risorse disponibili, per l'erogazione nel trimestre successivo.