Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022, salvo che sia espressamente prevista una diversa decorrenza. 2. Restano salvi i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarieta' gia' autorizzati che sono corrisposti sulla base delle previsioni del decreto n. 94343 del 3 febbraio 2016. 3. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022 l'aliquota di finanziamento di cui all'art. 8, comma 1, e' ridotta di: a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti; c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti; d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti. 4. Per effetto di quanto previsto dal comma 3, e' riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato pari a 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 e, per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessita' per gli anni 2022 e 2023, e' altresi' riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 1.676.9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400.4 milioni di euro per l'anno 2023 qualora il riconoscimento delle medesime prestazioni per tali anni ecceda le disponibilita' del Fondo e limitatamente alla quota eccedente, fermi restando i predetti limiti. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2022 sul capitolo 2403 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2218