Art. 5 
 
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
  procedimentali e autorizzative 
 
  1. Per i motivi di cui in  premessa  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto  attuatore  puo'  realizzare
gli interventi di  cui  all'art.  1  secondo  le  seguenti  modalita'
semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli  4
e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei  principi  di
tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, l'affidamento diretto; 
    b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  con  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
L'avviso riportante l'esito della procedura di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati. 
  2.  Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub   Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
  3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma
4, e 148, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
soggetto attuatore  puo'  ricorrere,  indipendentemente  dall'importo
posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione  sulla  base  del
prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare  la  facolta'  di
esclusione automatica  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che
non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle
offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a   cinque,   ferma   restando
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  97,  comma  2  e
2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59,  comma  1,  quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50  del  2016,  puo'  affidare  i
lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo.  In  tal  caso,
entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione  dei  progetti,  il
soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle  prestazioni  oggetto
di contratto sotto riserva di legge. 
  5.  Nei  limiti  della  soglia  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria
e architettura per la ricostruzione, riparazione e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
  6. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo. 
  7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019,
il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno  esaminate
prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti  applicando  la
procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 anche per  le  procedure  negoziate,  senza  bando,  di  cui
all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini
ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata
se specificamente prevista negli inviti. Ai fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei requisiti sul primo classificato e puo' provvedere,  mediante  un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli. Dei risultati del sorteggio viene data immediata  evidenza
a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 
  8.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli   strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  9. Al fine di garantire massima capacita'  produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  11. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub Commissario. 
  12. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  l'approvazione
degli  interventi   che   costituiscono   variante   agli   strumenti
urbanistici  vigenti  sono  acquisiti  nell'ambito  della  conferenza
speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza. 
  13. Al fine di accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine  contrattualmente  previsto,  trova  applicazione  l'art.   3
rubricato «Premio di accelerazione e  penale  in  caso  di  ritardo»,
dell'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021. 
  14.  La  progettazione,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche
ad assicurare la massima contrazione dei tempi di  realizzazione  dei
lavori. 
  15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza,
agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di  Tolentino
si applicano le norme del codice dei  contratti  pubblici,  approvato
con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni  del  decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni  dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n.
77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli.