Art. 10 Modifiche alle ordinanze speciali 1. All'ordinanza speciale n. 3 del 6 maggio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno: a) il numero 9, del comma 1, dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: «9) Palestra e scuola materna San Filippo, stima previsionale euro 2.190.000,00»; b) all'art. 8 «Disposizioni finanziarie», il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 38.140.000,00; i predetti oneri trovano copertura quanto ad euro 27.998.800,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, di importo stimato complessivamente in euro 10.141.200,00, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.». 2. All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita: a) a rettifica dell'errore materiale, al tredicesimo considerato (pag. 11) e all'art. 1, comma 1, lettera f), la cifra 5.124.640,00 e' sostituita dalla cifra «8.260.240,00»; b) all'art. 12 «Disposizioni finanziarie», comma 1, le cifre 20.013.366,90, 9.559.640,00 e o 15.864.359,44, sono sostituite rispettivamente con «23.148.966,89», «12.695.240» e «18.999.959,44». 3. All'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, relativa agli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso, all'art. 6, dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente: «19-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione nelle zone a rischio PAI rilevante P3 - P4 di cui alla presente ordinanza, gli interventi di ricostruzione sono ammissibili ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purche' sia intervenuta l'approvazione della progettazione di fattibilita' tecnico economica, delle opere di mitigazione del rischio e purche' siano stati acquisiti tutti i pareri di competenza e in particolare quelli necessari alla mitigazione del rischio idraulico.». 4. All'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, relativa agli interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio: a) all'art. 1, comma 2, il punto 20) e' sostituito dal seguente: «20) Manutenzione Straordinaria e ampliamento Caserma dei Carabinieri di Montemonaco (AP), importo euro 3.300.597,55 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 930.000,00 (ID ordinanza 935), di cui euro 1.136.050,38 finanziati dall'Agenzia del demanio.»; b) all'art. 7 «Disposizioni finanziarie», comma 1, le cifre 100.255.745,35, 57.859.621,04 e 1.380.528,77 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «102.527.846,12», «60.131.721,84» e «2.516.579,15», e dopo le parole «che presenta la necessaria disponibilita';» sono aggiunte le seguenti «quanto a euro 1.136.050,38, sono a carico dell'Agenzia del demanio;». 5. All'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, relativa agli interventi nel Comune di Tolentino, il primo Ritenuto di pagina 17 e il comma 3, dell'art. 5, sono espunti.