Art. 10 
 
                  Modifiche alle ordinanze speciali 
 
  1. All'ordinanza speciale n. 3 del 6  maggio  2021,  relativa  agli
interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno: 
    a) il numero 9, del  comma  1,  dell'art.  1  e'  sostituito  dal
seguente:  «9)  Palestra  e  scuola  materna   San   Filippo,   stima
previsionale euro 2.190.000,00»; 
    b)  all'art.  8  «Disposizioni  finanziarie»,  il  comma   1   e'
sostituito  dal  seguente:  «1.  Agli  oneri  di  cui  alla  presente
ordinanza si provvede nel limite massimo  di  euro  38.140.000,00;  i
predetti  oneri  trovano  copertura  quanto  ad  euro   27.998.800,00
all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n.  109  del
2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, di importo stimato
complessivamente in euro 10.141.200,00, trova  copertura  all'interno
delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  che  presenta  la
necessaria disponibilita'.». 
  2. All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021,  relativa  agli
interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita: 
    a) a rettifica dell'errore materiale, al tredicesimo  considerato
(pag. 11) e all'art. 1, comma 1, lettera f), la cifra 5.124.640,00 e'
sostituita dalla cifra «8.260.240,00»; 
    b) all'art. 12 «Disposizioni  finanziarie»,  comma  1,  le  cifre
20.013.366,90,  9.559.640,00  e  o  15.864.359,44,  sono   sostituite
rispettivamente con «23.148.966,89», «12.695.240» e «18.999.959,44». 
  3. All'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021,  relativa  agli
interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di  Ussita,
Castelsantangelo sul Nera e Visso, all'art. 6, dopo il  comma  19  e'
aggiunto il seguente: «19-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione
nelle zone a rischio PAI rilevante P3  -  P4  di  cui  alla  presente
ordinanza, gli interventi di ricostruzione sono ammissibili  ai  fini
dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo,  purche'
sia intervenuta l'approvazione della  progettazione  di  fattibilita'
tecnico economica, delle opere di mitigazione del rischio  e  purche'
siano stati acquisiti tutti i pareri di competenza e  in  particolare
quelli necessari alla mitigazione del rischio idraulico.». 
  4. All'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, relativa  agli
interventi di ricostruzione per la riparazione, il  ripristino  o  la
demolizione e  ricostruzione  di  immobili  pubblici  rientranti  nel
patrimonio dell'Agenzia del demanio: 
    a) all'art. 1, comma 2, il punto 20) e' sostituito dal  seguente:
«20) Manutenzione Straordinaria e ampliamento Caserma dei Carabinieri
di Montemonaco (AP), importo euro 3.300.597,55  gia'  autorizzato  ex
ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 930.000,00 (ID ordinanza
935), di cui euro 1.136.050,38 finanziati dall'Agenzia del demanio.»; 
    b) all'art. 7  «Disposizioni  finanziarie»,  comma  1,  le  cifre
100.255.745,35,  57.859.621,04   e   1.380.528,77   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «102.527.846,12»,  «60.131.721,84»  e
«2.516.579,15»,  e  dopo  le  parole  «che  presenta  la   necessaria
disponibilita';»  sono  aggiunte   le   seguenti   «quanto   a   euro
1.136.050,38, sono a carico dell'Agenzia del demanio;». 
  5. All'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, relativa agli
interventi nel Comune di Tolentino, il primo Ritenuto di pagina 17  e
il comma 3, dell'art. 5, sono espunti.