Art. 2 
 
                Modifiche, correzioni e integrazioni 
               alla ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 
 
  1. All'ordinanza n.  21  del  27  aprile  2022  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    Nelle premesse, dopo il periodo «Visto lo schema  di  convenzione
per la regolamentazione delle  attivita'  di  gestione  e  attuazione
della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della  sub  misura
B3 "Valorizzazione  ambientale,  economia  circolare  e  ciclo  delle
macerie" del Programma unitario di intervento  -  Interventi  per  le
aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare
al Piano nazionale di ripresa e  resilienza  tra  le  amministrazioni
titolari, il  Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione  nei
territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura  di  missione
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori  colpiti  dal  Sisma
2009, e Invitalia;», sono inseriti i seguenti periodi: 
    «Considerato che  le  imprese  dei  territori  interessati  dagli
interventi di cui alla macro misura B, gia' duramente  colpite  dalle
negative conseguenze economiche e sociali connesse  ai  sismi,  hanno
ulteriormente subito  gli  effetti  correlati  al  diffondersi  della
pandemia da COVID-19, con la conseguente difficolta'  nell'attuazione
di investimenti anche gia' programmati; 
  Considerato, altresi', che il recente conflitto  tra  la  Russia  e
l'Ucraina ha determinato importanti ripercussioni  sull'economia  dei
Paesi dell'Unione e quindi, anche  dei  territori  interessati  dagli
interventi di cui alla piu' volte richiamata macro misura B,  e  che,
pertanto, si ravvisa la necessita' di prevedere un possibile sostegno
alle imprese colpite dalla nuova situazione di crisi ed ivi operanti,
nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti  di  Stato
in proposito adottata dalla Commissione; 
  Tenuto conto dei piu' recenti studi e analisi di livello  nazionale
e regionale riguardanti l'impatto del conflitto russo  ucraino  sulle
imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche
del 2009 e del 2016; che mettono in evidenza  come  il  conflitto  in
corso rappresenti un ulteriore fattore critico per  le  attivita'  di
impresa  e   la   tenuta   dei   livelli   occupazionali,   a   causa
dell'incremento  dei   prezzi   dell'energia,   le   difficolta'   di
approvvigionamento di materie prime, i lunghi  tempi  di  consegna  e
l'aumento dei costi del trasporto, con conseguente aumento dei  costi
di produzione che le aziende sono chiamate a sostenere,  determinando
una situazione di alta incertezza nelle  prospettive  economiche  che
rischia, entro breve tempo, in assenza di  provvedimenti  sostanziosi
di livello europeo, nazionale,  regionale,  di  portare  a  un  forte
ridimensionamento  della  produzione  industriale,  alla  chiusura  o
temporanea sospensione dell'attivita' di molte imprese appartenenti a
tutti i settori economici,  manifatturiero,  agroalimentare,  servizi
alle imprese, turismo, commercio, gia' penalizzate  da  due  anni  di
limitazioni derivanti dalle politiche di  contenimento  dell'epidemia
COVID-19, con significative conseguenze sul  fronte  occupazionale  e
sulla tenuta socioeconomica  di  quelle  aree  che  gia'  negli  anni
precedenti hanno dovuto subire prima i danni degli  eventi  simici  e
successivamente gli effetti economici della pandemia; 
  Considerata, per  quanto  esposto,  la  necessita'  di  fornire  un
adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016,  volto
a colmare il divario di investimenti accumulato a causa  prima  degli
eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le
recenti conseguenze sulle attivita' di impresa  del  conflitto  russo
ucraino e ad accompagnarle nel percorso  di  ripresa  e  rinnovamento
anche in un'ottica di sostenibilita' ambientale degli interventi;»; 
  nel dispositivo, all'art. 3 comma 1,  dopo  le  parole  «aventi  ad
oggetto le finalita' di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b)»  sono
inserite le seguenti  parole:  «al  lordo  degli  oneri  di  gestione
riconosciuti al soggetto gestore». 
  all'art. 5, lettera a), le parole «del medesimo  regolamento»  sono
sostituite dalle parole «del Regolamento (UE) 615/2014 GBER»; 
  nell'art. 2 il comma 4 e' soppresso il seguente periodo «i  termini
di apertura dello sportello e»; 
  nell'art. 5, comma 1, lettera e) togliere le parole «,48»; 
  nell'art. 5, comma 1, lettera f), le  parole  «delle  sezioni  3.1,
3.6, 3.7, 3.8 e» sono sostituite da «della sezione»; 
  «5. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede  con  decreto,
d'intesa con la Struttura di missione  sisma  2009,  ad  indicare  al
Soggetto gestore le date e le modalita' di pubblicazione del bando, i
termini iniziale e finale per  la  presentazione  delle  domande,  in
coerenza con il decreto  ministeriale  MEF  del  15  luglio  2021,  e
approva altresi' la relativa modulistica.». 
  2. Allo schema di bando allegato alla ordinanza n. 21 del 27 aprile
2022, denominato "Schema bando misure B.1.2 - B.3.3", sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    all'art. 1, comma 1,  dopo  la  lettera  q),  la  lettera  l)  e'
rinominata in lettera r); 
    all'art. 1, comma 1, dopo il periodo «r)  "Temporary  framework":
Quadro temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  stato  a  sostegno
dell'economia di cui alla comunicazione della Commissione europea del
19  marzo  2020,  C(2020)  1863   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni;», e'  inserito  il  seguente  periodo:  «s)  "Temporary
Crisis Framework": Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina di cui alla comunicazione  della  Commissione
europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final.»; 
    all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «in materie prime
e seconde per l'edilizia» sono inserite le seguenti parole: «, per la
realizzazione di opere edili e stradali e di ripristino ambientale  e
per le altre destinazioni previste dalla disciplina vigente»; 
    all'art.  2,  comma  2,  lettera  a),  le  parole  «del  medesimo
regolamento» sono  sostituite  dalle  parole  «del  regolamento  (UE)
615/2014 GBER»; 
    nell'art. 2, comma 2, lettera f), le parole «delle  sezioni  3.1,
3.6, 3.7, 3.8 e» sono sostituite da «della sezione»; 
    all'art. 2, comma 2, dopo le parole «f) per la concessione  degli
aiuti ai sensi del Temporary Framework  nel  rispetto  della  sezione
3.13» sono inserite le seguenti parole: «g) per la concessione  degli
aiuti ai sensi del Temporary  Crisis  Framework  nel  rispetto  della
sezione 2.1;»; 
    all'art. 5, comma 2, alle parole «Per i  programmi  di  cui  alle
finalita' richiamate all'art. 2 comma 1 lettera a),  a  completamento
dei programmi  di  cui  al  comma  1,  con  investimenti  ammissibili
superiori  a  5.000.000,00  di  euro  (cinquemilioni),  e'  possibile
finanziare anche progetti di ricerca  e  sviluppo  con  spese  minime
ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo
del 50% delle spese  ammissibili  del  programma  complessivo.»  sono
sostituite le parole «Per i soli  programmi  di  cui  alle  finalita'
richiamate all'art.  2  comma  1  lettera  a),  a  completamento  dei
programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a
4.000.000,00 di euro (quattromilioni), e' possibile finanziare  anche
progetti di ricerca  e  sviluppo  con  spese  minime  ammissibili  di
500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 50%  delle
spese ammissibili del programma complessivo; per i programmi  di  cui
alle  finalita'  richiamate  all'art.  2  comma  1  lettera   b),   a
completamento dei programmi di  cui  al  comma  1,  con  investimenti
ammissibili superiori a 1.000.000, di euro (un milione), e' possibile
finanziare anche progetti di ricerca  e  sviluppo  con  spese  minime
ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo
del 30% delle spese ammissibili del programma complessivo.»; 
    all'art. 5, comma 3, dopo le parole «articoli 13,  14  e  17  del
regolamento GBER» le parole «delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e» sono
sostituite da «della sezione»; 
    all'art. 5, comma 3, dopo le parole «Temporary Framework» vengono
inserite  le  parole  «e  della  sezione  2.1  del  Temporary  Crisis
Framework»; 
    all'art. 5, comma 4, dopo  le  parole  «o  dei  regimi  Temporary
Framework» sono inserite le  seguenti  parole:  «e  Temporary  Crisis
Framework»; 
    all'art. 5, comma 9, dopo le parole «non inferiori  a  300.000,00
euro (trecentomila);»  sono  inserite  le  seguenti  parole:  «per  i
programmi aventi finalita' di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  b)
prevedere spese ammissibili complessive non  inferiori  a  200.000,00
euro  (duecentomila)  e  non  superiori  a  3.000.000,00  euro   (tre
milioni).»; 
    all'art. 6, comma 1, dopo le  parole  «del  Temporary  Framework»
sono  inserite  le  seguenti  parole:   «e   del   Temporary   Crisis
Framework.»; 
    all'art. 6, comma 1, dopo le parole «(fabbricati  e  capannoni);»
sono inserite le  seguenti  parole:  «e'  escluso  l'utilizzo,  anche
parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai  fini  dei
lavori ammessi  o  ammissibili  alla  concessione  di  contributo  di
ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189);»; 
    all'art. 7, comma 1, dopo le  parole  «dal  Temporary  Framework»
sono  inserite  le  seguenti  parole:   «e   dal   Temporary   Crisis
Framework.»; 
    all'art. 7, comma 1, lettera f), dopo le parole «richiesto  dalle
imprese» sopprimere le parole «dalla sezione 3.1  "Aiuti  di  importo
limitato", 3.6 "Aiuti per la ricerca e  lo  sviluppo  in  materia  di
COVID-19", 3.7 "Aiuti agli  investimenti  per  le  infrastrutture  di
prove e upscaling", 3.8 "Aiuto agli investimenti per la produzioen di
prodotti connessi al COVID-19" e»; 
    all'art. 7, comma 1, dopo le parole «adozione  dei  provvedimenti
concessori;» sono inserite le seguenti parole: «g) qualora  richiesto
dalle imprese, dalla sezione 2.1  "Aiuti  di  importo  limitato"  del
Temporary Crisis Framework e dalle ulteriori  sezioni  e/o  modifiche
specificatamente introdotte da eventuali nuovi ed appositi interventi
normativi e la cui scadenza temporale risultasse  compatibile  con  i
tempi di adozione dei provvedimenti concessori;»; 
    all'art. 7, comma 1, dopo le parole «h) qualora  richiesto  dalle
imprese, dal regolamento "de minimis" n. 1407/2013» sono aggiunte,  a
capo,  le  seguenti  parole:   «Ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui al Quadro temporaneo Ucraina l'impresa e'  tenuta
ad attestare, mediante specifica dichiarazione da rendere in sede  di
presentazione della domanda, di  aver  subito  le  conseguenze  della
crisi in termini,  ad  esempio,  di  aumento  dei  costi  energetici,
difficolta' di approvvigionamento o aumento del costo  delle  materie
prime, riduzione delle vendite.»; 
    all'art. 13, comma 1, dopo le parole «non sono  cumulabili»  sono
inserite le seguenti parole: «, fatto salvo  quanto  specificatamente
previsto in merito all'applicazione delle disposizioni del  Temporary
Framework e del Temporary Crisis Framework,»; 
    all'art. 15, comma 2,  dopo  le  parole  «aventi  ad  oggetto  le
finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)»  sono  inserite  le
seguenti parole: «al lordo degli oneri di  gestione  riconosciuti  al
soggetto gestore»; 
    all'art. 15, comma 3, le parole  «oggetto  dell'ordinanza  xxxxx»
sono sostituite dalle parole «oggetto dell'ordinanza commissariale n.
21 del 27 aprile 2022».