Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle
  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  interessati  dagli  eventi
  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  ed  in
particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato
«Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche'
l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli  interventi  del   Piano
complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009
e del 2016»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, si  individuano  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto  del  Piano,
nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto l'art. 17  regolamento  UE  n.  2020/852  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio  2021,  n.
77, ha deliberato in data 30  settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale  trasmissione  al  MEF  dell'atto  di  «Individuazione  e
approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal  Piano
complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del  2016
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b)  del  decreto-legge  del  6
maggio 2021, n. 59,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio
2021, n. 108»; 
  Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, nella  seduta
del 13 aprile 2022, ha approvato, tra l'altro, le ordinanze nn. 17  e
18, e che le stesse ordinanze sono state  trasmesse  alla  Corte  dei
conti ai fini del controllo preventivo di legittimita'; 
  Visti  i  rilievi  formulati  dalla  Corte  dei  conti  in   ordine
all'ordinanza  n.  17  del  14  aprile  2022,  acquisiti   al   prot.
CGRTS-0011536-A-09/05/2022; 
  Ritenuto necessario apportare le correzioni formali, le modifiche e
le integrazioni al fine di adeguare la predetta ordinanza ai  rilievi
formulati  dalla  Corte  dei  conti,  attraverso  un'unica  ordinanza
correttiva e integrativa; 
  Ritenuto opportuno emendare le ordinanze in epigrafe alla  luce  di
proposte emendative e chiarimenti intercorsi con  l'Ufficio  speciale
per la ricostruzione dei comuni del Cratere; 
  Considerato altresi' che con le ordinanze commissariali del 16, 20,
23 e 30 dicembre 2021 sono  state  approvate  le  linee  d'intervento
relative alla Sub-misura A del PNC Sisma, con gli  allegati  relativi
all'elenco degli interventi; 
  Considerato che occorre procedere a  modifiche  formali  dovute  ad
errori  materiali  relative  ad  alcuni  interventi  previsti  da:  -
l'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto la Sub-misura
A4.4 «Investimenti sulla rete stradale statale»; - l'ordinanza  n.  6
del  30  dicembre  2021  avente  ad  oggetto   la   Sub-misura   A4.5
«Investimenti sulla rete stradale comunale»; - l'ordinanza n.  7  del
30 dicembre 2021 avente ad oggetto la Sub-misura  A3.1  «Progetti  di
rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti  di
paesi e di citta'»; - l'ordinanza n. 8 del 30 dicembre 2021 avente ad
oggetto la  Sub-misura  A2.1  «Rifunzionalizzazione,  efficientamento
energetico  e  mitigazione   vulnerabilita'   sismiche   di   edifici
pubblici»; - l'ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 avente ad  oggetto
la Sub-misura A3.3 «Realizzazione, implementazione  e  consolidamento
di percorsi e cammini culturali,  tematici  e  storici;  avvio  della
rifunzionalizzazione delle Soluzioni abitative  di  emergenza  (SAE);
ammodernamento  e  la  messa  in  sicurezza  di  impianti   sportivi,
ricreativi e di risalita»; 
  Considerato che, per errori formali, sussiste la necessita' di dare
atto del cambio del responsabile dell'intervento, senza variazione di
CUP,  per   alcuni   interventi   previsti   nell'allegato   di   cui
all'ordinanza n.  7  del  30  dicembre  2021  avente  ad  oggetto  la
Sub-misura A3.1 «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi  aperti
pubblici di borghi, parti di paesi e di citta'»  e  nell'allegato  di
cui all'ordinanza n. 9 del 30 dicembre  2021  avente  ad  oggetto  la
Sub-misura A3.3 «Realizzazione, implementazione e  consolidamento  di
percorsi  e  cammini  culturali,  tematici  e  storici;  avvio  della
rifunzionalizzazione delle Soluzioni abitative  di  emergenza  (SAE);
ammodernamento  e  la  messa  in  sicurezza  di  impianti   sportivi,
ricreativi e di risalita»; 
  Considerato inoltre  che,  con  riferimento  alla  Sub-misura  A3.1
«Progetti di rigenerazione urbana  degli  spazi  aperti  pubblici  di
borghi, parti di paesi e di citta'», approvata con la ordinanza n.  7
del  30  dicembre  2021,  e  alla  Sub-misura  A3.3   «Realizzazione,
implementazione e consolidamento di  percorsi  e  cammini  culturali,
tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle  Soluzioni
abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in  sicurezza
di  impianti  sportivi,  ricreativi  e  di  risalita»  approvata  con
ordinanza  n.  9  del   30   dicembre   2021,   occorre   dare   atto
dell'accorpamento di un intervento, nonche' di una suddivisione degli
interventi per lotti, con finanziamenti invariati, e  che  in  questi
ultimi casi nelle ordinanze citate era stato  inserito  solo  il  CUP
master e  che  i  comuni  responsabili  degli  interventi  hanno  nel
frattempo provveduto a trasmettere i relativi CUP slave; 
  Considerato  che  occorre  dare   atto   del   parziale   mutamento
dell'oggetto dell'intervento con  riferimento  alla  Sub-misura  A2.1
«Rifunzionalizzazione,  efficientamento  energetico   e   mitigazione
vulnerabilita' sismiche di edifici pubblici», approvata con ordinanza
n. 8 del 30 dicembre 2021,  e  che,  con  riferimento  alla  medesima
Sub-misura A2.1, occorre altresi' dare atto che in  due  casi  si  e'
proceduto  alla  rimodulazione  della  denominazione  dell'intervento
mantenendo il medesimo oggetto; 
  Considerato  che  si   e'   verificata   la   rimodulazione   della
denominazione dell'intervento mantenendo il  medesimo  oggetto  anche
per alcuni interventi approvati con l'ordinanza n. 9 del 30  dicembre
2021  avente  per  oggetto   la   Sub-misura   A3.3   «Realizzazione,
implementazione e consolidamento di  percorsi  e  cammini  culturali,
tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle  Soluzioni
abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in  sicurezza
di impianti sportivi, ricreativi e di risalita»; 
  Preso  atto  che  per   un   intervento   della   Sub-misura   A3.3
«Realizzazione,  implementazione  e  consolidamento  di  percorsi   e
cammini    culturali,    tematici    e    storici;    avvio     della
rifunzionalizzazione delle Soluzioni abitative  di  emergenza  (SAE);
ammodernamento  e  la  messa  in  sicurezza  di  impianti   sportivi,
ricreativi e di risalita» l'importo di  finanziamento  pari  ad  euro
100.000 e' stato trasferito ad  altro  intervento  comunale  previsto
dalla  medesima  linea  A3.3,  poiche'  l'originario  intervento   e'
risultato oggetto di altro finanziamento; 
  Preso atto che, con riferimento alla Sub-misura A2.1 il  Comune  di
L'Aquila, con delibera di  Giunta  n.  416  dell'8  giugno  2022,  ha
stabilito   di   non   procedere    con    l'intervento    denominato
«Consolidamento e  rifunzionalizzazione  dell'ex-scuola  primaria  di
Menzano di Preturo» e di trasferire il corrispondente  importo,  pari
ad   euro    150.000,    nell'ambito    dell'intervento    denominato
«Consolidamento e rifunzionalizzazione  dell'ex  scuola  primaria  di
Casaline di Preturo» il cui importo complessivo passa da euro 150.000
ad euro 300.000; 
  Preso atto dell'incremento dei costi per adeguamento dei  prezziari
negli interventi della linea A4.4 «Investimenti sulla  rete  stradale
statale» e della conseguente richiesta del  soggetto  attuatore  Anas
prot. 0015159-A-20/06/2022 al MIMS per l'accesso al Fondo per l'avvio
di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge
n. 50/2022 per un importo complessivo di  euro  35.100.000,00  e  per
l'autorizzazione delle rimodulazioni degli interventi previsti per la
linea A4.4 (8° stralcio del Programma  degli  interventi  urgenti  di
messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture
stradali interessate  dagli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a
partire dal giorno 24 agosto 2016); 
  Preso  atto  della  nota  del   MIMS   prot.   0015370-A-21/06/2022
contenente parere  favorevole  rispetto  alla  rimodulazione  dell'8°
stralcio del Programma su  indicato  e  che  conferisce  al  soggetto
attuatore Anas piena operativita' in merito al programma stesso; 
  Ritenuto opportuno e necessario dare atto delle modifiche formali o
integrative degli elenchi degli interventi sopra considerati, che non
costituiscono variazioni sostanziali del complesso  degli  interventi
deliberati dalla Cabina di coordinamento integrata  come  per  legge,
attraverso l'approvazione di  uno  specifico  e  puntuale  elenco  di
modifica ed integrazione dei  precedenti  elenchi  approvati  con  le
ordinanze sopra richiamate, nel rispetto del decreto  MEF  15  luglio
2021; 
  Acquisita nella Cabina di coordinamento del 30 giugno 2022 l'intesa
espressa dal coordinatore della Struttura  di  missione  sisma  2009,
cons. Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche, Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche, correzioni e integrazioni alla  ordinanza  n.  17  del  14
                             aprile 2022 
 
  1. Con riferimento all'ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022,  recante
misure attuative delle ordinanze nn. 6, 7, 8,  9,  10,  11  del  2021
(interventi  PNC  sisma),  si  precisa  che  l'art.   1,   comma   3,
dell'ordinanza e' da interpretarsi nel senso  di  subordinare  i  due
trasferimenti, ognuno pari al  30%  del  finanziamento  attribuibile,
alla rendicontazione dell'80% delle risorse in precedenza erogate. 
  2. Si precisa altresi' che l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n.  17
si riferisce all'erogazione delle rate di finanziamento attribuite. 
  3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  17  sono  soppresse  le
parole «e la regolarità» e, dopo le  parole  «atti  approvati  dagli
enti responsabili degli interventi», sono aggiunte  le  seguenti:  «,
avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione  di
investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.a.  Invitalia  nell'ambito
della Convenzione per  l'affidamento  del  servizio  di  supporto  al
sistema di gestione  e  controllo  in  favore  delle  amministrazioni
titolari per la realizzazione del piano complementare al  PNRR  Sisma
2009-2016,». 
  4. All'art. 4,  comma  6,  dell'ordinanza  n.  17  è  aggiunto  il
seguente periodo: «Con riguardo agli interventi nelle aree del  sisma
2009, nell'ambito degli accordi sottoscritti ai  sensi  dell'art.  54
del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito  in  legge  29
luglio 2021, n. 108,  il  comune  responsabile  dell'intervento  puo'
richiedere all'USR competente di svolgere  con  i  propri  uffici  le
funzioni di stazione appaltante, previa dimostrazione del possesso di
idonee strutture. In caso di valutazione positiva,  l'USR  delega  le
funzioni di stazione appaltante al comune richiedente e  provvede  ad
assicurare al comune interessato le relative funzioni di supporto.».