Art. 13 
 
             ACT - Agenzia per la coesione territoriale 
 
  1. L' Agenzia per la coesione territoriale - ACT e' autorizzata  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di personale indicate nelle Tabelle 27, 28 e  29  allegate,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.