Art. 13 ACT - Agenzia per la coesione territoriale 1. L' Agenzia per la coesione territoriale - ACT e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 27, 28 e 29 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.