Art. 19 
 
                     Parco nazionale della Sila 
 
  1. Il Parco della  Sila  e'  autorizzato  ad  indire  procedure  di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  indicate
nella Tabella 39  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento.