Art. 3 
 
                       Ministero della cultura 
 
  1. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nelle Tabelle 4, 5 e 6 allegate, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento.