Art. 4 
 
              Ministero della giustizia - Dipartimento 
                 dell'amministrazione penitenziaria 
 
  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nelle
Tabelle 7 e  8  allegate,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente provvedimento.