Art. 6 
 
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
  giudiziaria del personale e dei servizi 
 
  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei  servizi  e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  Tabella  11   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.